La performance delle amministrazioni pubbliche nell’attività della Commissione per la valutazione di cui all’art 13 del D.lgs n. 150/2009
(Maurizio Danza Arbitro pubblico impiego Lazio)
Appare evidente come a seguito della nuova riforma del sistema del pubblico impiego dovuto al decreto legislativo n°150 del 27 ottobre 2009 in attuazione della L.n°15 del 4 marzo 2009, e cioè a far data dal 15 novembre 2009 si sia provveduto ad una prima attività volta alla esecuzione, di quella parte del decreto, che riguarda il processo di misurazione e valutazione degli enti della pubblica amministrazione. A ben vedere,se un ruolo più diretto è affidato ai Dirigenti dei singoli enti e a quelli che saranno i prossimi organismi indipendenti di valutazione dell’art 14 ,diverso ma di primaria importanza appare nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale delle amministrazioni pubbliche, quello svolto dalla Commissione per la valutazione,la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art 13 del decreto medesimo. A tal proposito e subito dopo l’ entrata in vigore del decreto , la Commissione ha provveduto a compiere i primi passi finalizzati a concretizzare l’assetto riformatore della pubblica amministrazione. Di particolare importanza a tal proposito,la prima delibera emanata in merito alla “individuazione in via provvisoria degli standard di qualità dei servizi pubblici” nell’esercizio dei poteri di proposta al Governo .A tal proposito giova rilevare che l’art. 11, 2° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall’art. 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,( recante disposizioni in tema di qualità dei servizi pubblici), dispone che “le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità, sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche” , Inoltre ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009,n. 150, la Commissione esercita altresì i poteri in materia di adozione delle “Linee guida per la definizione degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici” anche attraverso il“potere di coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui al sopra richiamato art. 11, 2° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, Ebbene proprio in virtù di detti poteri la medesima Commissione con delibera di particolare importanza per tutta la pubblica amministrazione italiana, ritenendo sussistere l’urgenza e la necessità di provvedere nelle more della definizione degli standard , “ha assunto a parametro di riferimento, in sede di prima applicazione e fatta salva ogni diversa determinazione.....
LaPrevidenza.it, 05/03/2010
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