La giustizia amministrativa sulla causa di servizio e sul potere di conformarsi dell'Amministrazione al parere del Comitato di verifica
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Tar Puglia ord. 11 dicembre 2009, n. 3041)
In tema di causa di servizio, 3041.09 statuisce preliminarmente che il ricorso avverso il parere del Comitato di Verifica per le Causa di Servizio è inammissibile, atteso che i pareri resi dal suddetto Comitato sono meri atti endoprocedimentali, privi in quanto tali di autonoma capacità lesiva la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che li ha recepiti, facendoli propri (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2028/2008). Nel merito la pronuncia precisa che con l´entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001 è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008). Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007). Il Collegio, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV n. 2243/2008) ritiene che non sussiste un obbligo dell'amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato - che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente - di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo; di conseguenza, un obbligo di motivazione in capo all'amministrazione è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi tali, sul piano tecnico-amministrativo e/o medico legale, da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il comitato (T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 2377/2008, Sezione III, n. 1652/2009). La giurisprudenza amministrativa è altresì dell'avviso che il Comitato di verifica per le cause di servizio disconosce legittimamente il nesso di dipendenza da causa di servizio dell'infermità del pubblico dipendente accertato dalla Commissione medico-ospedaliera, in deroga al generale principio di non contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 10389/2007). Infine, la pronuncia ribadisce che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 10/02/2010
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