La giurisprudenza amministrativa sulle mansioni superiori nel pubblico impiego
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Tar Lazio 26 novembre 2009, n. 11787)
In tema di pubblico impiego, ed in particolare di mansioni superiori, Sez. II, 11787.09, statuisce che la questione di diritto che costituisce il punto centrale della odierna controversia ha trovato definizione nel parere dell'Adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego in data 22 aprile 2002 che ha ritenuto che l'art. 115 della legge n. 312 del 1980 debba essere correttamente interpretato in coerenza con la disciplina generale della retribuzione delle mansioni superiori nel pubblico impiego, nel senso che le stesse vanno retribuite per il periodo di «effettiva prestazione», comprensivo dei giorni di assenza per riposo settimanale e festività, mentre non vanno retribuite per i periodi in cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori è assente per congedo ordinario o straordinario; mentre nel primo caso, infatti, si tratta di dovuti momenti di compensazione dell'attività lavorativa con il riposo, con carattere di generalità, nel secondo si tratta invece di vicende del rapporto che ineriscono al singolo lavoratore e che comportano, di norma, l'assegnazione delle superiori mansioni ad altro dipendente, con correlata assegnazione delle connesse responsabilità a quest'ultimo (cfr. anche Cons. Stato IV, 3.4.2006 n. 1693).
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 31/01/2010