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Share/Save/Bookmark La giurisdizione del giudice ordinario in materia di decadenza della nomina a direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità
(Consiglio di Stato, 19.6.2009, n. 4081 - Breve nota dell’Avv. Daniele Iarussi)

In materia di giurisdizione del giudice ordinario, con particolare riferimento alla decadenza della nomina a direttore generale dell’Istituto Superiore Sanità, VI, n. 4081.09, ribadisce un ormai costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’impugnazione della delibera collegata a comportamenti (quali missioni all’estero non autorizzate, indebite assunzioni e non consentiti affidamenti di incarichi dirigenziali, ecc.) attinenti a profili di gestione del rapporto individuale di lavoro e non ad aspetti riconducibili ad un interesse pubblico è di competenza del giudice ordinario, come sancito dall’art. 63 del D. Lgs. 165/2001 in materia di conferimento, di revoca e di responsabilità degli incarichi dirigenziali. Il Giudice conferma, inoltre, la sentenza di primo grado laddove prevede che dagli artt. 4, 5 e 8 del D.P.R. n. 70/2001, emerge che il direttore generale, pur essendo un organo dell’I.I.S., non ha poteri di rappresentanza ed è legato al detto Istituto da un rapporto di lavoro regolato con "contratto di diritto privato" (impianto confermato dal D.P.R. n. 42/2007). Infine, VI precisa che il decreto di nomina del Ministro della Sanità, come si evince anche dall’art. 8 del Dpr n. 70/2001, non ha instaurato alcun rapporto di pubblico impiego.

 

LaPrevidenza.it, 27/09/2009

Documenti:
cds_4081_2009.html


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