La finta professoressa merita il carcere per esercizio abusivo della professione
(Cassazione, VI sezione penale, Sentenza 27.5.2010 n. 32212)
I primi due motivi costituiscono mera riproposizione di questioni, in fatto o in diritto, già espressamente affrontate e disattese dai due Giudici del merito, in modo conforme tra loro, con argomentazioni che esprimono apprezzamenti di stretto fatto sorretti da specifica motivazione, immune dai soli vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1: ciò vale per i punti della decisione afferenti la presunta violazione della conformità della contestazione alla decisione (atteso che entrambi i Giudici del merito hanno condivisibilmente spiegato che il possesso della laurea costituiva il presupposto primo dell’insegnamento, in relazione alle materie concretamente insegnate dalla ricorrente), la non veridicità della documentazione acquisita in ordine ai titoli vantati dalla donna (con l’osservazione che nessun contrasto di giudicati vi è, posto che la ricorrente non dice che la sua assoluzione per insussistenza del fatto atteneva all’essere stata fin dall’origine prodotta solo una copia non autentica, non per l’accertata effettività del conseguimento della laurea o genuinità della documentazione, mentre il secondo proscioglimento attiene sempre ad aspetti in rito), all’essere stati tali punti ampiamente dibattuti al dibattimento nella pienezza del contraddittorio, alla correlazione tra la documentazione prodotta al G. e l’elemento psicologico, all’irrilevanza della natura dell’ente proprietario/gestore della scuola rispetto all’inquadramento di quest’ultima. Su tali punti, come detto, la ricorrente si limita a dedurre nuovamente la propria lettura dei fatti, sostanzialmente sollecitando una rivalutazione nel merito della valutazione in modo conforme espressa dai due Giudici del merito, dopo aver analizzato tutti gli aspetti dedotti dalla diligente difesa.
LaPrevidenza.it, 13/11/2010
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