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Share/Save/Bookmark La determinazione delle tariffe dei servizi idrici tra competenza statale e regionale
(Corte costituzionale, sentenza n. 29/2010 - Dario Immordino)

La determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Sotto il primo profilo infatti la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
In base alla Costituzione, infatti "spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto. Ciò in quanto la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario" (sentenza n. 151/1986) ed "assoluto" (sentenza n. 641/1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore.
Ciò posto, tuttavia, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni" (vedi, ancora, la sentenza n. 378/2007).
Oltre a ciò in relazione a diversi beni della vita, quali le risorse idriche, possono coesistere due profili giuridici: uno prettamente ambientale, ed uno a carattere prevalentemente giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva.
Ciò dà luogo ad concorso di competenze sullo stesso bene, che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso (da ultimo: sentenza n. 225/2009 e sentenza n. 105/2008)Sotto l'aspetto ambientale le "acque minerali e termali", costituiscono un bene giuridico di valore "primario" ed "assoluto", nel senso che la tutela apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, agisce come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378/2007).
Nel caso della tariffa da applicarsi nell'àmbito territoriale ottimale la funzionalità a perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale" e le altre finalità tipicamente ambientali, rende prevalente il profilo ambientale rispetto a quello economico-patrimoniale.
La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Tra tali costi il legislatore ha, infatti, incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare "anche secondo il principio "chi inquina paga"" (art. 154, comma 2).
I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo perché alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'àmbito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (sentenze nn. 335/2008 e 51/2008).
Sulla base di questa argomentazioni il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 7, della Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008 n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione in relazione, quali parametri interposti, agli artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4 [rectius: lettera a) di tale comma], del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia di ambiente).
In particolare il comma 2 della citata legge regionale, prevedendo che "La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, [...] alla individuazione  della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all'art. 30 della regolazione tariffaria. [...]", modifica il processo di determinazione tariffaria puntualmente delineato dal legislatore statale attraverso gli artt. 154 e 161 del D.Lgs. n. 152/2006, incidendo, in particolare, sulle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio idrico integrato (Stato, CO.VI.RI. ed AATO), attraverso la sottrazione di parte della competenza ad essi riservata, senza essere a ciò legittimata da alcuna normativa statale.
La seconda disposizione impugnata invece disponendo che, "Per l'esercizio delle funzioni previste" dal medesimo articolo 28 della legge regionale (e cioè: la regolazione economica e dei servizi in raccordo con le Autonomie locali; la redazione del piano economico e del piano finanziario di cui all'art. 149, comma 4, ed all'art. 203, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006; la individuazione della tariffa di riferimento; la costituzione di un sistema informativo con le Province e i Comuni; il potere sanzionatorio, ad eccezione di quello connesso alla violazione del contratto di servizio), "la Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi regolati nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché di quanto introitato a titolo di sanzioni», una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal suddetto decreto ministeriale di cui al citato comma 2 dell'art. 154.
Ciò "attribuisce alla tariffa del servizio idrico della sola Regione Emilia-Romagna una struttura del tutto peculiare, potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso, cosí da porla in contrasto con il parametro interposto e con la indicata ratio di garantire la concorrenza anche attraverso l'uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa. La disposizione censurata víola, perciò, l'evocato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.".


Avv. Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 09/02/2010

Documenti:
ccost_29_2010.html


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