L'attribuzione di incarichi e responsabilità nel pubblico impiego tra gli strumenti di premialità nel D.lgs n. 150/2009
(Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego Lazio)
L’attribuzione di incarichi e responsabilità nel pubblico impiego tra gli strumenti di premialità nel decreto legislativo n°150 del 27 ottobre 2009.
di Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego -Lazio
Il testo del decreto legislativo n°150 del 27 ottobre 2009 di riforma della pubblica amministrazione , si caratterizza per la previsione, sia di strumenti di premialità di tipo tradizionali,finalizzati al conseguimento della performance, e cioè della progressione giuridica ed economica, del bonus annuale delle eccellenze, del premio di efficienza, e di di altri del tutto innovativi ed in qualche modo esaltanti la professionalità dei dipendenti della pubblica amministrazione. Tra questi ultimi,“l’attribuzione di incarichi e responsabilità” previsto nell’art 25 del decreto che ,da una parte,fissa al primo comma un principio generale stabilendo che le pubbliche amministrazioni debbano favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici non come fine utile individualmente, ma per garantire un continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti . Non si può non rilevare come la norma ponga uno stretto legame tra crescita professionale e responsabilizzazione, quasi ad indicare un rapporto di proporzione continua tra i due elementi, certamente indice della logica dell’intero processo di riforma della pubblica amministrazione, che affonda le sue radici su una tendenziale evoluzione della posizione giuridica ed economica del dipendente. Appare però evidente altresì che tale finalità,evincibile da tutto l’impianto normativo di riforma, non possa che essere affidato ad un corrispondente processo di reale misurazione di attività svolte in concreto, finalizzate al miglioramento dei servizi della pubblica amministrazione,essendo la medesima orientata a migliorare il servizio offerto al cittadino. Nel secondo comma poi viene chiarito per la prima volta il ruolo della professionalità spesso utilizzata con una espressione priva di reale contenuto. Ed infatti a ben vedere dalla lettura della disposizione si evince che non si tratta di una professionalità «qualunque», ma di una particolare professionalità evidenziatasi, durante il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione ed attentamente validata alla luce di criteri predisposti ad hoc. Si fa poi rilevare come la norma, a differenza di quanto disposto per le progressioni giuridiche ed economiche, non intende definire in modo aprioristico il peso (o valore) specifico della professionalità attestata e certificata, limitandosi a ritenerla sic et simpliciter «criterio per l’assegnazione», con ciò lasciando evidentemente intendere che altri potranno essere i parametri o criteri da tener conto ai fini della assegnazione di incarichi. In realtà il richiamo alla professionalità è comunque elemento per la valutazione del conseguimento della performance. A riprova di ciò l’art. 9 c. 2 lett. b, che esplicitamente ritiene che la misurazione e la valutazione dei dipendenti sia collegata non solo al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (lett. a), ma anche alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi (lett. b). E’ del tutto evidente dunque che non una qualsiasi professionalità potrà comportare l’attribuzione di incarichi e responsabilità, ma solo quella che, sottoposta ad un processo di verifica ed attestazione coerente con il sistema delle performance potrà costituire un criterio oggettivo e pubblico per l’attribuzione di incarichi e di responsabilità.
Art. 25 D.lgs n°150 del 27 ottobre 2009 (Attribuzione di incarichi e responsabilità) c.11. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.
Art 25 c2. - La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
LaPrevidenza.it, 11/03/2010
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