Indennità di aerosoccorso: è il richiedente che deve provare all'amministrazione il presunto diritto agli emolumenti
(Tar Lazio Roma, Sentenza 5.8.2010 n. 30163)
La parte ricorrente, militare in servizio presso il 15° Stormo – 85° Gruppo SAR di stanza in Ciampino – Pratica di Mare (Roma), ha chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità supplementare prevista dall'art. 9, comma 2, della legge 23.3.1983, n. 78 nell'ammontare di spettanza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La controversia, quindi, ha ad oggetto un giudizio di accertamento del diritto alla corresponsione di emolumenti rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165. L'art. 9, comma 2, della legge n. 78/1983 dispone: a) - al primo periodo, che "agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella";
LaPrevidenza.it, 17/08/2010
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