In tema di danno causato dall’alienazione della quota di proprietà comunale
(Corte dei conti, Sez. I centrale, Sentenza 2.9.2009 n. 518)
Con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 2005 il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti per il Veneto citava in giudizio gli odierni appellanti, in qualità di Sindaco e Vice Segretario del Comune di Tezze sul Brenta, nonché i quattro consiglieri comunali e i componenti del collegio dei revisori contabili dell’ente per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’erario, della somma di euro 447.992,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno causato dall’alienazione della quota di proprietà del Comune in seno alla società XXX s.r.l e per aver concesso all’acquirente XXX S.p.a. una ingiustificata rateizzazione di pagamento senza interessi. Risultava dagli atti che con rogito notarile del 5 gennaio 1979 il Comune di Tezze e la società Fratelli XXX s.n.c. avevano costituito la società “XXX s.r.l.” per la gestione della rete e per l’erogazione del gas metano nel territorio comunale. A tale società, partecipata dal Comune nella misura del 45%, resa concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale (delibera n. 450 del 29.02.1980) era stata in precedenza venduta, con delibera n. 27 del 14.03.1985, la quota dell’impianto di proprietà esclusiva del Comune (50%), con contestuale stipula di un atto parasociale secondo cui, allo scadere della concessione, la proprietà dell’impianto sarebbe spettata al 50% a ciascuno dei due soci (il Comune e la XXX s.n.c.). Nel settembre del 1985 venivano apportate delle modifiche allo statuto societario della XXX s.r.l.; infatti l’art. 8, dopo le modifiche, non subordinava più il trasferimento delle quote sociali al consenso unanime del Consiglio di Amministrazione, ma alla deliberazione dell’assemblea dei soci presa con il parere favorevole della maggioranza che rappresentasse almeno i due terzi del capitale sociale, stabilendo altresì il diritto di prelazione per i soci....
LaPrevidenza.it, 21/03/2010
Documenti: