In caso di prolungamento del servizio ordinario la buonuscita va riliquidata decurtando quanto percepito oltre interessi al saggio del 4,25%
(Tar Lazio, Roma, sez. III Ter, Sentenza 3.6.2010 n. 14864)
Con il ricorso, notificato il 31 marzo 2000, il ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento. Nel contempo avanza domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere la restituzione degli interessi detratti dall’importo della buona uscita riliquidata ai sensi del d.P.R. n. 1032 del 1973, riferiti al periodo intercorrente fra la liquidazione e la riliquidazione del trattamento economico di buonuscita, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme illegittimamente detratte a titolo di interessi sulla riliquidazione di buonuscita. Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza, al compimento del 56° anno di età ha maturato i requisiti per il collocamento in congedo per limiti di età. Egli, tuttavia, è stato trattenuto in servizio temporaneo dalla data del 23.10.1991 fino al 23.10.1998. Tuttavia, in data 1.10.1991 ha chiesto la liquidazione della buonuscita relativa al periodo dal 22.10.1954 (data di arruolamento) al 23.10.1991 (data in cui avrebbe dovuto essere collocato in congedo per raggiunti limiti di età), che è stata liquidata dall’ENPAS con delibera n. 007128 del 9 luglio 1992. Con delibera n. 28 del 7.1.1999, l’INPDAP (nel frattempo succeduto all’ENPAS) effettuava la riliquidazione ai sensi dell’art. 4 d.P.R. 29.12.1973, n. 1032 del trattamento di buonuscita alla data del definitivo collocamento in congedo. Dai conteggi relativi a detta riliquidazione il ricorrente rilevava che era stata operata una ritenuta di £ 18.840.964, giustificata dalla voce “recuperi”, sicché, sul punto, chiedeva delucidazioni all’Ente, il quale, con nota del 5 ottobre 1999 n. 1722, spiegava che il “recupero” era stato operato ai sensi del predetto art. 4 d.P.R. n. 1032/1973, che prevede la detrazione dall’importo riliquidato della buonuscita degli interessi, calcolati al tasso del 4,25% per anni interi e per difetto, calcolati sull’importo già liquidato alla data del primo collocamento in congedo per il periodo fino alla data del definitivo collocamento a riposo...
LaPrevidenza.it, 04/06/2010
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