Il procedimento disciplinare, le nuove sanzioni nel testo unico del pubblico impiego alla luce del dlgs. 27.10.2009 n. 150
(Maurizio Danza - Arbitro pubblico impiego del Lazio)
E’ noto come dall’esame complessivo della c.d. riforma Brunetta , finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della pubblica amministrazione,emerga che uno degli aspetti centrali dell’intervento è certamente rappresentato dall’incisivo intervento operato sulla struttura del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; infatti quale corollario ai principi di merito, di premialità e di responsabilità del pubblico dipendente, la materia disciplinare assume un aspetto ed un ruolo significativo ,atteso che essa appare indissolubilmente collegata al ciclo della performance, costituendo nelle intenzioni del legislatore una risposta di maggiore rigore rispetto agli obiettivi negativi registrati in capo al dipendente pubblico . In sintesi il nuovo” ordinamento disciplinare” nel pubblico impiego si rinviene nei numerosi articoli introdotti all’interno del titolo IV ed in particolare dopo l’art 55 del D.lgs n°165 del 30 marzo 2001 che consta di ben 9 nuovi articoli. In primo luogo nel nuovo comma 1 dell’art 55 rileva il principio di imperatività delle norme in materia di disciplina ,e cioè la loro immodificabilità da parte di fonti contrattuali che conferma la ricentralizzazione della materia del rapporto di lavoro nel pubblico impiego ricondotta alla legge dello stato anche in ottemperanza ai principi della legge delega n° 15 del 4 marzo 2009 .In base a tale principio infatti la contrattazione collettiva non potrà stabilire norme derogatorie sia in ordine alle procedure che alle sanzioni introdotte dalla norma di legge, ad esempio prevedendo fattispecie sanzionatorie meno gravi o lievi a favore del lavoratore. Nel successivo comma 2 dell’art 55 ed in riferimento all’obbligo di affissione del codice disciplinare, emerge invece una novità di grande rilievo atteso che, si prevede che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivalga a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. Ciò vuol dire che il lavoratore non potrà più eccepire la mancanza di affissione del codice disciplinare nella bacheca del proprio posto di lavoro,quale pregiudiziale inficiante l’intera procedura come era accaduto fino a prima della vigenza del decreto n°150 del 2009,sulla base di disposizioni inserite anche nei contratti collettivi nazionali..
Avv. Maurizio Danza
LaPrevidenza.it, 12/04/2010
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