Il legislatore positivizza l’istituto della revoca del presidente dell’assemblea elettiva degli enti locali siciliani
(Dott. Massimo Greco)
Dopo alcuni lustri di reggenza del diritto vivente in materia di revoca del presidente dell’organo consiliare degli enti locali, il legislatore siciliano ha deciso di positivizzare il principio, introducendone l’istituto giuridico all’art. 11 bis della l.r. n. 35/97, attraverso l’art. 10, commi 1 e 2, della recente l.r. n. 6 del 11/04/2011. Sfuggono le ragioni per le quali il medesimo trattamento non è stato riservato anche alla figura del vice-presidente. Il nuovo articolo 11 bis della l.r. n. 35/97, rubricato “Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale”, al 1° comma, così recita: “Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente”. Il 2° comma così dispone: “Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all’art. 11 bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1”....
Massimo Greco
LaPrevidenza.it, 03/05/2011
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