Il bonus annuale delle eccellenze e la superperformance nell'art 21 del D.lgs n°150/2009. Gli istituti della premialità nella riforma Brunetta
(A cura di Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego Lazio)
E’ ben noto come il capo II del titolo III del d. lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, «Merito e premi», sia dedicato agli strumenti di premialità e cioè all’insieme di quegli istituti funzionali all’attuazione del nuovo sistema di valutazione del merito, secondo il ciclo della performance. Per quanto concerne il bonus annuale delle eccellenze la cui fonte normativa è l’art 21 del D.lgs n°150/2009 , emergono subito talune peculiarità. A ben vedere la prima caratteristica è che tale istituto è certamente di applicazione eventuale: infatti detto strumento potrà funzionare solo se, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, saranno destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro . La seconda caratteristica, questa di natura sostanziale ed anche essa evincibile dalla disposizione del comma 3 bis dell’art. 45 del d. lgs. n. 165/2001 , è che detto strumento è finalizzato a premiare il miglioramento della performance e non solo il merito. Appare chiaro quindi che la norma intenda riferirsi a quel concetto di «superperformance», da intendersi come conseguimento di un obiettivo superiore rispetto a quello assegnato secondo i parametri deducibili dalle fasi del ciclo della performance. Ed infatti, a ben vedere, condicio sine qua non dell’attribuzione del relativo riconoscimento economico è in primo luogo il collocamento nel livello più alto della graduatoria delle valutazioni individuali. Ulteriore elemento di selezione è la previsione dell’attribuzione ad una percentuale, non superiore al cinque per cento, dei dirigenti e del personale non dirigenziale. Anche in relazione all’ammontare lo strumento presenta aspetti suoi specifici, tenendo conto di più parametri di riferimento; ed infatti a tal proposito, la norma demanda alla contrattazione nazionale la determinazione del premio, che quindi potrà variare sia in funzione delle risorse messe a disposizione in sede di rinnovo contrattuale che delle decisioni della contrattazione collettiva dei singoli comparti. Per tali ragioni certamente si verificherà una diversa determinazione del bonus a seconda del comparto di appartenenza del dirigente o del dipendente pubblico. In tale filone ulteriormente derogatorio va collocato il quadro delle Autonomie Locali e dei servizi sanitari nazionali che, in riferimento specifico a tale istituto, dovrà adattare lo strumento del bonus alla specificità dei propri ordinamenti . Di particolare rilievo poi il c. 3 dell’art. 21 che, nel prevedere un «diritto di opzione», con conseguente divieto del cumulo del bonus con il premio annuale dell’innovazione e con l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, sembrerebbe in realtà far venir meno la sua natura di istituto di premialità a prevalenza di merito. Ed infatti il dipendente (o il dirigente), che nel corso della sua attività lavorativa dovesse realizzare un’innovazione del tutto sganciata dal sistema di misurazione della performance, si vedrà costretto a rinunciare al bonus annuale delle eccellenze, invece specificatamente collegato al conseguimento di un proprio risultato individuale.La norma infine si caratterizza anche per aver previsto un termine entro il quale....
Avv. Maurizio Danza
LaPrevidenza.it, 08/02/2010
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