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Share/Save/Bookmark ICI: le rendite riferite agli anni 2000 - 2002 diventano subito effettive
(Cassazione civile  sez. trib. 27 gennaio 2011 n. 1982)

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: "La CTR della Campania ha rigettato l'appello del Comune di Serrara Fontana nei confronti di Ia.Ca., G. e C. confermando l'annullamento di avvisi di liquidazione ICI 2000-2002. Ha motivato la decisione sul rilievo che anteriormente al 1 gennaio 2000 non erano state comunicate mediante affissione le nuove rendite, nè successivamente erano state notificate. A conferma che esse non erano variate anteriormente al 1 gennaio 2000 era il documento del Comune in data 28.5.2002 che riportava le rendite presunte dichiarate. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune, si sono costituiti con controricorso i contribuenti. Con il secondo motivo, che precede logicamente il primo e formulando idoneo quesito, il Comune contesta per ultrapetizione l'accertamento contenuto nell'ultima parte della sentenza della invarianza della rendita anteriormente al 1 gennaio 2000, non avendo i contribuenti contestato la rendita attribuita e risultante da certificazione catastale. Il motivo è fondato. La base imponibile dell'ICI è il valore catastale, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2. Il Comune ha esibito certificazione catastale in primo grado che i contribuenti non hanno contestato, avendo essi contestato soltanto la notificazione di detto accertamento dopo il 1 gennaio 2000, o la comunicazione mediante affissione nell'albo pretorio comunale nel periodo precedente. L'accertamento della invarianza catastale rispetto alla rendita presunta dichiarata è evidentemente viziato di ultrapetizione....

LaPrevidenza.it, 28/07/2011

Documenti:
cass_1982_2011.html


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