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Share/Save/Bookmark I termini per il ricorso contro l’amministrazione finanziaria in caso di notifica nulla decorrono dall’avvenuta conoscenza della medesima
(Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 4 febbraio 2011 n. 2728)

Con separati (e successivamente riuniti) ricorsi del 18.5.2001 la società xx srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Como un avviso di mora e venti cartelle di pagamento per IRPEF dal 1992 al 1995, deducendo la nullità della relativa notifica, nonché l’infondatezza nel merito della pretesa tributaria. La Commissione tributaria provinciale – disattendendo l’eccezione di tardività dei ricorsi, proposta dall’Ufficio – affermava la nullità della notificazione degli atti impugnati e pertanto annullava questi ultimi. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale l’Ufficio proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale, deducendo quale unico motivo di appello il preteso errore del primo giudice consistente nel non aver dichiarato inammissibili i ricorsi del contribuente, in quanto presentati fuori termine (vedi la motivazione della sentenza impugnata, a pag. 2: Sostanzialmente l’appellante limita le proprie ragioni all’unico motivo dell’asserita tardività dei ricorsi”). La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, disattendendo a propria volta l’eccezione di tardività dei ricorsi della contribuente. In particolare la Commissione Tributaria Regionale rilevava che la notifica degli atti amministrativi impugnati presentava i seguenti vizi...

LaPrevidenza.it, 31/07/2011

Documenti:
cass_2728_2011.html


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