Gli strumenti di premialità nella riforma Brunetta. Categorie e distinzioni nel D.lgs. 27.10.2009 n. 150
(Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego Lazio)
E’ ben noto come uno degli aspetti fondamentali della c.d. riforma Brunetta sia rappresentato dagli istituti di premialità del merito e della professionalità,funzionali alla misurazione della performance individuale e collettiva sia del personale che delle singole amministrazioni. In prima approssimazione possono definirsi strumenti di premialità l’insieme di quegli istituti funzionali all’attuazione pratica del nuovo sistema di valutazione del merito, secondo il ciclo della performance ed evincibili in primis dall’art. 201, descritti nel capo II del titolo III del d. lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, «merito e premi», costituito da nove articoli (dal 20 al 29). Detti strumenti, finalizzati a premiare il merito e la professionalità sia dei dipendenti che dei dirigenti dei comparti del pubblico impiego, possono tradursi, a seconda della propria natura in una corresponsione del trattamento economico accessorio nell’ammontare stabilito dalla contrattazione; in una forma di evoluzione effettiva o reale del rapporto di lavoro (es. progressioni giuridiche) o solo economico (es. progressioni economiche); in una attribuzione una tantum di un bonus di tipo economico per l’accertato contributo di innovazione apportato alla pubblica amministrazione, o di risparmio, o nell’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale.
Ad una prima osservazione si rileva però che la norma dell’art. 20, nell’elencare ben sei strumenti finalizzati a premiare sia il merito che la professionalità, trattati poi distintamente in singoli articoli del decreto, non menziona il premio di efficienza descritto invece nell’art. 27 del medesimo e che presenta, come si vedrà successivamente, caratteristiche del tutto particolari. Ad una prima ricostruzione dell’interpretazione del comma 1, appare evidente che il legislatore in realtà non ha voluto operare una netta distinzione tra «strumenti premiali del merito e della professionalità» con la conseguenza che, ai fini di un’attività di corretta....
LaPrevidenza.it, 12/01/2010
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