Gli avvocati della pubblica amministrazione devono essere cancellati dall’elenco speciale qualora svolgano funzioni incompatibili con il loro incarico
(Cassazione civile, Sezioni Unite 19.8.2009 n.18539 - Avv. Valter Marchetti)
Le Sezioni Unite evidenziano i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco speciale ex art.3 quarto comma lett. B) del RDL 27 novembre 1933 n.1578 ( convertito in legge 22 gennaio 1934 n.36) così come modificato dall’art.1 della legge 23 novembre 1939 n.1949:
1) esistenza presso l’ente pubblico di un ufficio legale costituente una entità organica autonoma nell’ambito della struttura designata dalla sua pianta organica;
2) svolgimento da parte degli addetti – con libertà ed autonomia – delle funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, in posizione di indipendenza e con esclusione da ogni attività di gestione;
3) esercizio nell’interesse dell’ente soltanto dell’attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria.
Fattispecie in esame.
Nel caso posto all’esame dei giudici di legittimità, configgeva con i principi sopra richiamati il simultaneo svolgimento, anche se in parte temporaneo, da parte dell’avvocato in questione, di attività legale e di attività certamente amministrativa mancando quindi l’esclusività che, assicurando l’autonomia della funzione, ne garantiva l’indipendenza, preservandola da condizionamenti, requisito questi essenziale per la tutela della funzione sociale dell’avvocato anche nel caso del suo servizio a favore dei soli interessi pubblici dell’ente di appartenenza.
Avv. Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 11/09/2009
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