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Share/Save/Bookmark Giro di vite della Suprema Corte sulle responsabilità dei maestri
(Cassazione Civile, sentenza 26.4.2010, n.9906 - Avv. Valter Marchetti)


Giro di vite  della Cassazione sulle responsabilità dei maestri.


Infatti, nelle scuole materne,  i bambini devono essere sorvegliati anche in bagno e in caso di incidente il ministero dell'Istruzione è tenuto al risarcimento dei danni subiti. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la decisione n.9906 del 2010 con la quale  ha respinto il ricorso del Ministero dell'Istruzione sul caso accaduto in una scuola materna di Sava, in provincia di Lecce, dove una bimba di 3 anni si era fatta male nel bagno dell'asilo.


Per i Giudici di legittimità,  la scuola e quindi il Ministero, sono sempre responsabili degli alunni e della loro sorveglianza.


Gli alunni  della scuola materna sono troppo piccoli per essere lasciati soli in bagno, e le maestre non possono limitarsi ad accompagnarli al gabinetto per fare subito ritorno in classe dagli altri bimbi; se non possono lasciare sola la classe, allora devono chiedere al personale della scuola di stare in bagno col bambino che ne ha necessità.


La  Cassazione  non ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione che non voleva corrispondere il risarcimento danni ai genitori di  una bimba di tre anni che si era fatta male nel bagno del suo asilo. La piccola alunna della scuola materna, tirando la catenella del wc, si era ferita gravemente a causa di un gancio caduto dalla struttura del bagno.


Si precisa, altresì, come il  Ministero ha contestato di essere responsabile del comportamento della maestra che aveva accompagnato la piccola alla porta del bagno per poi far ritorno subito in classe, dagli altri 26 bimbi a lei affidati.  Ma per i Giudici di legittimità  la maestra è responsabile per non aver vigilato, in modo completo sulla piccola, ritornando immediatamente in classe.


La maestra “non doveva lasciare sola la bimba avvalendosi eventualmente – spiega la Cassazione– dell’ ausilio e dell’intervento del personale non docente” che doveva essere allertato “su interessamento della maestra”. Responsabile del comportamento dell’insegnante di scuola materna è il suo datore di lavoro, ossia il Ministero dell’Istruzione che dovrà rifondere i danni provocati alla piccola dalla rottura della cordicella del wc.


Avv. Valter Marchetti


LaPrevidenza.it, 30/04/2010

Documenti:
Giro di vite della Suprema Corte sulle responsabilità dei maestri.htm


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