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Share/Save/Bookmark FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Tutela della salute e organizzazione sanitaria tra competenza statale e regionale
(Avv. Dario Immordino)

Con la sentenza n. 295 /2009 la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità degli artt. 8, 14 e 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), recanti rispettivamente disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (art. 8), organizzazione del servizio farmaceutico (art. 14)e delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie (art. 17).
Quanto al primo profilo la Consulta ha rilevato che le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva alla legge statale.
Ciò in quanto la disciplina dell’autonomia contrattuale rientra nella competenza esclusiva del legislatore centrale in materia di «ordinamento civile», funzionale a garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti fra privati, in ottemperanza al principio costituzionale di eguaglianza.
Nell’ambito di quest'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale per il legislatore regionale è possibile prevedere modifiche e adattamenti alla disciplina nazionale a condizione che tali interventi risultino in stretta connessione con materie di competenza regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza» (sentenza n. 352 del 2001). Ma al di fuori di tali ristretti limiti ogni intervento di matrice regionale deve ritenersi illegittimo per violazione dei predetti parametri costituzionali....

LaPrevidenza.it, 25/04/2011

Documenti:
tutela_salute_e_org_sanitaria.html
CORTE_COSTITUZIONALE_295_2009.pdf


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