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Share/Save/Bookmark Esame universitario pilotato: non sussiste il reato di cui all’art.323 c.p.
(Cassazione penale Sentenza Sez VI 17/06/2008, n.24663 – Dott. Valter Marchetti)

FATTO. Un professore universitario rivela preventivamente ad uno studente gli argomenti sui quali sarebbe stato interrogato. Il Gup del Tribunale di Roma, ritenendo il difetto, nella condotta ascritta agli imputati, dell’elemento dell’ingiusto vantaggio patrimoniale, ritiene non integrata la fattispecie dell’abuso d’ufficio. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre in Cassazione evidenziando come la promozione ingiusta ad un esame universitario abbia valenza patrimoniale in quanto determina “una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi facenti capo all’interessato”, a prescindere dall’effettivo incremento economico.

LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE: TESI DELLA NOZIONE “ECONOMICA” DI PATRIMONIO. Secondo la Corte, nella condotta degli imputati non può ravvisarsi l’evento del reato di abuso d’ufficio, rappresentato dall’ingiusto vantaggio patrimoniale il quale deve essere conseguenza diretta della condotta abusiva; nella fattispecie de qua la Suprema Corte ha escluso che la posizione di chiaro favoritismo riservata dal professore universitario allo studente, per assicurare allo stesso l’esito favorevole dell’esame, “abbia comportato un effettivo e concreto incremento economico del patrimonio del medesimo beneficiato”.

TESI DELLA NOZIONE GIURIDICA DI PATRIMONIO. Anche sganciandosi dalla nozione “economica” di patrimonio e aderendo alla nozione “giuridica” nel senso di complesso dei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale, la Corte di Cassazione arriva alla medesima conclusione in quanto “ è imprescindibile che si determini comunque una situazione vantaggiosa per la sfera dei rapporti giuridici di natura patrimoniale” in quanto pilotare un esame in favore di uno studente non determina per questi un effettivo incremento patrimoniale né, afferma la Corte, va ad incidere, almeno direttamente, sui diritti soggettivi di natura patrimoniale, “accrescendone in prospettiva le potenzialità espansive”. Diverso sarebbe il favoritismo in sede di esame abilitante una professione dove la condotta di favore inciderebbe concretamente sull’incremento economico del patrimonio del favorito.

Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona

LaPrevidenza.it, 10/07/2008

Documenti:
Favoritismo.html






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