Disciplina delle procedure concorsuali e potestà regolamentare degli enti locali
(Consiglio di Stato - Sentenza 1 febbraio 2010 , n. 397 - Dario Immordino)
Nel nuovo testo dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, anche le procedure di reclutamento sono state riservate al regolamento degli enti locali, unitamente alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi ed ai requisiti di accesso, stante l'univocità dell'inciso relativo alle "procedure concorsuali". Ma la disciplina delle procedure concorsuali non costituisce più oggetto di riserva esclusiva al regolamento degli enti locali (come avveniva nel regime previgente), bensì è subordinata al "rispetto dei principi " dal legislatore statale a garanzia della oggettività e trasparenza della selezione, che rappresentano il limite della potestà regolamentare locale.
In linea con l’assetto costituzionale delineato dalla l.c. n. 2/2001 il vigente quadro normativo attribuisce quindi alla potestà regolamentare degli enti locali la disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, delle procedure di reclutamento, delle dotazioni organiche, delle modalità di assunzione agli impieghi e dei requisiti di accesso, ma gli stessi, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi previsti dalla normativa statale per verificare, secondo criteri oggettivi e trasparenti, il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale.
Che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportate nelle prove scritte o pratiche si desume non solo dal carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del DPR n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite, come poi nella specie si è verificato.
Se quindi le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti, in quanto strettamente correlate a specifiche esigenze organizzative delle singole amministrazioni, si prestano ad essere interamente disciplinate dai regolamenti locali, le imprescindibili esigenze di efficienza ed imparzialità sottostanti al procedimento concorsuale impongono che la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti sia affidata ai meccanismi oggettivi e trasparenti individuati dalla normativa statale, motivo per cui le modalità di calcolo del punteggio sono sottratte all'autonomia regolamentare degli enti.
In virtù di ciò ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle procedure concorsuali, il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche prevale sull’eventuale diverso criterio previsto dal regolamento dell’ente locale (nel caso di specie, si trattava del criterio della somma di tutti i punteggi conseguiti dal candidato).
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 08/02/2010
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