Dirigenti delle forze armate e polizia in servizio senza demerito non hanno diritto al trattamento perequativo
(Consiglio di Stato, Decisione 21.5.2010 n. 3238)
Il xx.., (di seguito: il Sindacato) ed i signori (omissis), Primi Dirigenti dei ruoli della Polizia di Stato, nonché il signor R.F., Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, con ricorso al TAR del Lazio hanno impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 gennaio 2001 (di seguito: DPCM), avente ad oggetto la perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché delle Forze Armate, nella parte in cui non include i ricorrenti tra i soggetti beneficiari del trattamento perequativo. Essi hanno premesso che -in virtù di quanto previsto dall’art. 43, commi 22 e 23, della legge n. 121 del 1981, in quanto funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati della Polizia di Stato in servizio senza demerito per quindici anni- spetterebbe loro il trattamento economico dei primi dirigenti, mentre agli appartenenti al ruolo dei commissari e dei primi dirigenti in servizio, senza demerito, da almeno venticinque anni competerebbe il trattamento economico dei dirigenti superiori. Hanno lamentato che, con il citato DPCM sarebbe stato concesso il trattamento perequativo, di cui al combinato disposto degli artt. 19 della legge n. 266 del 1999, 24, commi 5° e 6°, del d.lgs. n. 29 del 1993, nonché 19, comma 2°, della legge n. 488 del 1999, esclusivamente ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze Armate e alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia, così escludendo di fatto dal novero dei beneficiari dell’indennità i ricorrenti, ancorché equiparati dalla legge alle dette categorie sotto il profilo del trattamento economico...
LaPrevidenza.it, 24/05/2010
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