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Share/Save/Bookmark Dipendenti Inps: in tema di totalizzazione
(Cassazione, Sentenza 16.2.2010 n. 3616)

Con sentenza in data 26.10 - 22.12.2005 la Corte di Appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione (disposto da questa Corte con la pronuncia n. 11629/2004), accolse la domanda subordinata originariamente svolta nei confronti dell' Inps da A. A., B.F., Bo.Ar., C.S., D. N.W., D.L.A., D.V., L. M., P.P., R.F.P. (tutti avvocati dell' Inps iscritti all'Assicurazione Generale ed al Fondo di previdenza per il personale dell' Inps ) e diretta a vedersi riconosciuta l'anzianità contributiva utile, maturata nel Fondo mediante il riscatto di un anno di pratica forense e dei quattro anni corrispondenti al corso di laurea, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'AGO, dichiarando il diritto dei predetti lavoratori a vedersi computata l'anzianità di iscrizione al Fondo per la copertura degli oneri relativi alla Previdenza del personale a rapporto di impiego dell' Inps , limitatamente ai periodi assicurati non coincidenti, nella anzianità utile a conseguire la pensione di vecchiaia nella assicurazione generale obbligatoria. A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che:


- i ricorrenti non avevano maturato, nel momento in cui avevano rassegnato le dimissioni condizionate, il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche obbligatorie;


- il fatto che avessero maturato una anzianità contributiva nel Fondo speciale, sufficiente, all'atto del raggiungimento dell'età pensionabile, a far maturare il diritto alla pensione secondo il precedente sistema, non escludeva che gli stessi si trovassero non tutelati contro la perdita de diritto acquisito all'utilizzo degli anni riscattati;


- il vigente sistema di totalizzazione (L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1) costituiva l'unica legittima tutela per i litisconsorti al fine di evitare che si disperdessero anni di contribuzione, non altrimenti usufruibili alla luce della L. n. 449 del 1997, art. 59, nella interpretazione datane dal Giudice di legittimità;


- il diritto da dichiararsi doveva essere limitato ai periodi assicurativi non coincidenti e nell'ambito dell'anzianità utile a conseguire la pensione di vecchiaia nella assicurazione generale obbligatoria.


Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale l' Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva....


 

LaPrevidenza.it, 09/03/2010

Documenti:
cass_3616_2010.html


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