Differenza tra in house e società mista: l'affidamento diretto di pubblico servizio
(Consiglio di Stato, Decisione 16.3.2009 n. 1555)
Con la sentenza in epigrafe appellata il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dall’ odierna appellante l’annullamento del provvedimento del 25 giugno 2007 con cui è stata aggiudicata al RTI controinteressato la gara indetta da A. per la “selezione del socio privato di minoranza della società mista SIN s.r.l., istituita ai sensi dell’art. 14, comma 10 bis del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99”, dell’intera documentazione di gara (bando, lettera di invito e relativi allegati) di ogni altro atto della procedura di selezione, con particolare riferimento alla totalità dei verbali di gara, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la delibera del Consiglio di amministrazione di A. del 25 novembre 2005, n. 124 nella parte in cui ha autorizzato l’affidamento diretto alla SIN s.r.l. Dei servizi ivi elencati, ed eventualmente per la disapplicazione dell’art. 14, comma 10 bis, del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99.
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, ritenendo peraltro di potere prescindere dall’esame delle censure di natura processuale afferenti alla lamentata inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio a cagione della presenza nel raggruppamento appellante della società Gemma, partecipata al 20% dal Comune di Roma, nonché alla tardività del medesimo per omessa tempestiva impugnazione della delibera assembleare dell’A. n. 124/2005 e del bando pubblicato nel marzo 2006 (quanto alle doglianze attingenti la scelta del modulo selettivo) ed alla omessa notifica del ricorso alla controinteressata S., con riferimento alla impugnazione della delibera A. n. 124/2005 con la quale vennero affidati alla predetta S. i servizi per cui è causa....
LaPrevidenza.it, 27/04/2009
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