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Share/Save/Bookmark Decurtazione dei compensi del Segretario Comunale incaricato delle funzioni di Direttore Generale
(Corte dei Conti Sez. Reg.Le Lombardia, deliberazione n. 554 del 3.11.2011 - Dario Immordino)

Il compenso connesso all’attribuzione al segretario comunale dell’incarico di direttore generale dell’Ente locale deve essere assoggettato al taglio del 10 %  sui compensi percepiti dei “titolari di incarichi di ogni tipo” imposto dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010, mentre il trattamento retributivo di servizio, sconta le decurtazioni previste dalla generale disposizione di cui all’art. 9, comma 2, dello stesso decreto che ha ad oggetto i “trattamenti economici complessivi” dei singoli dipendenti pubblici i quali, se “superiori a 90.000 euro annui, sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro”.

Lo ha chiarito la Sezione Controllo per la Regione Lombardia  della Corte dei conti con la Deliberazione n. 554 del 3 novembre 2011.

La soluzione deliberata dal Collegio poggia sulla constatazione che lo svolgimento delle mansioni di direttore generale di ente locale costituisce una funzione distinta ed autonoma rispetto a quella propria del segretario comunale, motivo per cui non pare ragionevole sottoporla al regime previsto per il trattamento economico complessivo di quest’ultimo, che ha ad oggetto l’intero ammontare dei compensi corrisposti per lo svolgimento delle attività e delle mansioni di competenza.

Trattandosi quindi di mansioni tipiche di una diversa figura giuridica è giocoforza ritenere che i relativi corrispettivi vadano inquadrati nella generica categoria degli “incarichi di ogni tipo” di cui all’art. 9, comma 2 del citato decreto 78/2010.

La questione della distinzione tra funzioni e compensi propri dell’incarico di direttore generale e di segretario di ente locale d’altronde era già stata affrontata e risolta dalle Sezioni Riunite della Corte, in sede giurisdizionale, che nella sentenza n.2/2009/QM del 23 aprile 2009 hanno avuto modo di chiarire che l’indennità corrisposta dall’amministrazione per lo svolgimento delle mansioni di direttore generale  è deve ritenersi aggiuntiva rispetto alla “retribuzione di posizione” ma resta da questa chiaramente distinta, non solo per le diverse già evidenziate modalità di determinazione, ma anche e soprattutto per la differente natura: compensa infatti un eventuale incarico aggiuntivo, e non la normale attività lavorativa connessa alla funzione di segretario comunale o provinciale”.

Peraltro, rileva la Corte, “il taglio del 10 per cento sui compensi percepiti ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n.78/2010 si applica sull’intero importo della somma erogata e pertanto ha un’incidenza molto più penalizzante rispetto alla decurtazione operata dall’art. 9, comma 2 del medesimo decreto”. Si tratta in altri termini di un regime particolarmente rigido che si addice di più di quello ordinario ai compensi aggiuntivi.

Ciò posto la Corte precisa altresì che alla luce di una corretta esegesi del contesto normativo di riferimento non si può ritenere che il compenso corrisposto al segretario generale per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale dell’ente possa scontare contemporaneamente entrambi i tagli introdotti dal legislatore statale, perché tale eventualità è espressamente esclusa dall’ art. 6 comma 3, laddove all’ultimo periodo viene prevista  la cd “clausola di separazione”, a tenore della quale: “la riduzione del 10 per cento non si applica al trattamento retributivo di servizio”.

In sostanza “Al dualismo della posizione giuridica corrisponde il dualismo sia della posizione economica sia, in conseguenza, dei tagli che non possono essere cumulati, stante la concorrenza di due disposizioni di legge di cui una generale (art. 9 commi 1 e 2) ed un’altra speciale (art. 6 comma 3)”


Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 30/11/2011



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