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Share/Save/Bookmark Correttivo Riforma Brunetta e adeguamento contratti collettivi
(D.lgs. 1° agosto 2011 n. 141 - Avv. Daniela Carbone)

Con il Decreto Legislativo 1° agosto 2011 n. 141 (in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2011), che entrerà in vigore dal prossimo 6 settembre, è stato introdotto il c.d. correttivo alla “riforma Brunetta” (decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n. 150 in materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro pubblico   e   di   efficienza   e   trasparenza delle    pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2,  comma  3,  della  legge  4 marzo 2009, n. 15), recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 150 del 2009.


La legge delega (articolo 2, comma 3 della legge 15 del 2009), aveva attribuito al Governo il potere di adottare disposizioni correttive, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in vigore del primo decreto legislativo attuativo della delega (il 150, entrato in vigore il 15 novembre 2009).


 Norma di rilievo del citato provvedimento legislativo è l’art 5, concernente l’interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi del quale “1. L’articolo 65, commi 1,  2  e  4,  del  decreto  legislativo  27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che  l’adeguamento  dei contratti collettivi integrativi e’ necessario solo per  i  contratti vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   citato   decreto legislativo, mentre  ai  contratti  sottoscritti  successivamente  si applicano immediatamente  le  disposizioni  introdotte  dal  medesimo decreto.


2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si  applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in  corso  al  momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto  legislativo  27  ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente  quelle  relative  al  procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi  nazionali  e,  in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4,  46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59,  comma  1, del citato decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  nonche’  quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.”.


La rilevante incidenza del primo comma della riportata norma attiene agli effetti che la stessa potrà esercitare nei contenziosi pendenti, relativi a procedure concorsuali, che siano state svolte in violazione delle previsioni della riforma Brunetta. Il citato intervento correttivo, affermando senza ombra di dubbio che la riforma in questione si applica anche ai contratti già vigenti alla data della sua entrata in vigore, con necessità di adeguamento delle previsioni contrarie,  finisce per incidere sulla validità delle procedure concorsuali che siano state predisposte sulla base di contratti collettivi, anche integrativi, con previsioni in violazione della riforma Brunetta poiché non adeguati. Tale illegittimità dovrà però esser fatta valere dagli interessati in giudizio (ordinario o amministrativo a seconda della tipologia di concorso) nei termini di decadenza (60 gg per il TAR) o di prescrizione (per il Tribunale).


 

LaPrevidenza.it, 18/09/2011



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