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Share/Save/Bookmark Concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza degli enti locali
(Consiglio di Stato Sezione V,  sentenza 6135 del 21.11.2011 - Dario Immordino)

Le amministrazioni locali, nella individuazione delle categorie di candidati legittimate a concorrere per l’accesso alla loro dirigenza, non sono tenute ad attenersi pedissequamente all’elenco dei “profili” ammissibili contenuto nell’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001, ma, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono apportare alla detta elencazione ragionevoli adattamenti necessari per calibrare i requisiti di partecipazione alla selezione alle loro esigenze, nel rispetto dei principi generali posti dalla legislazione statale.

Di conseguenza, gli enti locali non sono tenuti ad ammettere alle procedure concorsuali per la selezione dei propri dirigenti soltanto soggetti che abbiano svolto funzioni dirigenziali presso enti strutture amministrazioni pubbliche latamente intese o presso privati, o  dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, ma possono estendere la partecipazione, ad esempio, a candidati  iscritti ad albi professionali.

Ciò perché la disciplina dell’organizzazione del personale e delle modalità di accesso all’impiego presso gli enti territoriali costituisce espressione della autonomia normativa ed organizzatoria loro riconosciuta dalla Costituzione, sicché le disposizioni del Testo unico del pubblico impiego relative a dette materie costituiscono norme di principio che le autonomie locali possono adeguare e modulare, nel rispetto ovviamente dei principi generali.

Questa soluzione poggia sulla constatazione che nel nuovo assetto istituzionale delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione la competenza esclusiva della legge statale è circoscritta alla materia della legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, comma 2, lett. p), mentre l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni  locali costituiscono ambiti riservati alla potestà normativa degli enti decentrati.

Nel nuovo contesto costituzionale i rapporti tra legge statale e fonti locali non sono più retti dal principio della gerarchia ma da quello della competenza, sicché mentre in passato ogni disposizione di legge costituiva limite invalicabile all'attività statutaria, adesso, nell’ambito delle competenze rimesse alla cura degli enti territoriali, le fonti locali sono vincolate unicamente al rispetto dei principi generali , mentre possono derogare alla disciplina di dettaglio contenuta nella normativa statale.

Di conseguenza, con specifico riferimento alle procedure di accesso alla dirigenza, gli enti locali possono ammettere categorie di candidati ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge statale, a condizione che vengano comunque adeguatamente garantite le esigenze di comprovata esperienza e qualificazione professionale, strumentali ad assicurare il rispetto del fondamentale canone del buon andamento prescritto dall’art. 97 della carta costituzionale.

Alla luce di queste argomentazioni  la legittimità della previsione di bando che ampli la “rosa” dei legittimati a partecipare alla procedura selettiva deve essere verificata in ragione della sua rispondenza ai principi desumibili dalla legislazione statale, volti a

garantire il possesso dell’indispensabile requisito della maturazione di una comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto dell’attività amministrativa.

Sotto questo profilo l’art. 28 d.lgs. n. 165 postula l’esigenza che l’esperienza professionale maturata dai candidati sia idonea a comprovare una adeguata qualificazione allo svolgimento delle funzioni di competenza dell’ente, e, a tal fine, costituisce un parametro attendibile lo svolgimento di attività analoghe  all’interno della P.A., o quantomeno in prevalente rapporto con essa.

Un simile requisito si impone in particolar modo con riferimento  “alle professioni che, proprio come quella di dottore commercialista, sono sovente esercitate in contesti assai distanti da quelli propri della contabilità delle amministrazioni pubbliche”.

LaPrevidenza.it, 08/12/2011

Documenti:
cds_6135_2011.html






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