Concorsi pubblici: onere di indicazione e allegazione dei titoli posseduti
(Consiglio di Stato - Decisione 6 novembre 2009 , n. 6948 - Avv. Dario Immordino)
Il bando di concorso che pone a carico dei candidati l’onere dell’indicazione minuziosa, contenutisticamente completa, chiara ed esaustiva, dei titoli posseduti, ovvero, in alternativa, quello dell’allegazione informale e quello dell’allegazione dei titoli non in possesso dell’amministrazione, non contrasta con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo.
Lo ha stabilito la quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6948 del 6 novembre 2009, avente ad oggetto l’impugnazione di una graduatoria di un concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura bandito dal Ministero delle Finanze con D. M. 19.1.1993, per il conferimento di n. 999 posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo.
La questione richiede un equo bilanciamento del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo con quelli di buon andamento e dedizione ai bisogni ed interessi concreti di tutti i componenti la collettività nazionale.
Si tratta di principi che, in quanto strumentali alla soddisfazione di esigenze fondamentali dell’intera comunità, devono necessariamente coesistere nella disciplina del procedimento amministrativo, così da garantire l’efficienza, efficacia, celerità ed economicità dell’azione pubblica nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi facenti capo ai cittadini.
In particolare, rileva il Supremo consesso amministrativo, solo l’equilibrio armonico tra detti principi e le regole che li sostanziano può assicurare che il procedimento sia rispettoso, al contempo, della dignità del cittadino (facendo sì che lo stesso non subisca richieste vessatorie, defatigatorie, ed inutili da parte dei pubblici uffici) e dell'interesse (privato degli altri candidati e pubblico dell'amministrazione) alla conclusione del procedimento concorsuale in termini ragionevoli e con risultati efficaci.
In considerazione di ciò il balancig test tra i diversi, ma non inconciliabili interessi, sottesi ai predetti principi porta il Consiglio ad adottare una soluzione che, pur realizzando appieno le esigenze di celerità ed economicità dell’azione amministrativa, non si traduce in una lesione delle posizioni giuridiche facenti capo ai candidati.
In tal senso i giudici amministrativi rilevano che l’imposizione a carico dei candidati dell’onere di indicare con esaustiva precisione anche i titoli già in possesso dell'amministrazione (o, in alternativa, di allegarli seppure senza gravose formalità, come invece richiesto per quelli non già in possesso della p.a.) si rivela strumentale a consentire all'autorità pubblica di procedere agevolmente e rapidamente alla ricerca dei titoli in suo possesso, soprattutto quando si tratti di amministrazione strutturalmente complessa ed articolata in una molteplicità di uffici distinti territorialmente e funzionalmente, e quando la procedura concorsuale comporti l'attribuzione di un elevato numero di posti dirigenziali ed una elevata partecipazione di candidati, con conseguente mole documentale da acquisire e valutare. Tutto ciò senza alcuna apprezzabile lesione di diritti e interessi dei candidati, giacché si tratta di un onere che concerne comunque atti, fatti e circostanze di cui gli stessi hanno piena e completa conoscenza, e , pertanto, non richiede eccessivi aggravi dell’attività di indicazione e allegazione.
Anche il requisito della esaustività dell’indicazione dei titoli assolve alla medesima funzione strumentale alla soddisfazione dei principi di economicità e celerità dell’azione amministrativa, ponendo a carico dei candidati l’onere di procedere ad un'elencazione completa e significativa dei titoli stessi.
Considerato che la funzione di tale indicazione è quella di evitare all’amministrazione quelle attività di ricerca , acquisizione e integrazione che potrebbero pregiudicare l’efficienza e l’economicità dell’azione pubblica, il Collegio statuisce che “Quando il bando usa pertanto termini stringenti e limpidi, quali " precisi e univoci " non basta per soddisfare quella richiesta dichiarare la frequenza di un corso, l'assolvimento di un incarico, il conseguimento di un diploma o una laurea, indicandone solo data e titolo, ma occorre precisare altresì l'ente organizzatore, il luogo di svolgimento, le caratteristiche sostanziali del titolo medesimo (ad es., per un corso di formazione, se con voto finale o meno), gli attestati di frequenza, ecc...”.
Con la stessa pronuncia il Consiglio fornisce un interessante chiarimento circa la possibilità di produrre successivamente uno dei titoli del candidato non indicato nella domanda.
In merito i giudici amministrativi rilevano che in tutte le ipotesi in cui il bando prescriva in termini chiari e cogenti l'indicazione dei titoli in sede di domanda di partecipazione, una eventuale produzione successiva verrebbe a costituire una sorta di integrazione sostanziale della domanda, che sarebbe in evidente contrasto rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istituto dell'integrazione documentale è destinato a supplire solo a carenze della documentazione irregolare o formalmente incompleta (quali ad esempio quelle concernenti il semplice aspetto formale o la rettifica della dichiarazione, la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali) e non anche a supplire a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione. Contrariamente l'integrazione si risolverebbe in un indebito vantaggio per uno o più candidati, suscettibile di concretizzare una evidente violazione del fondamentale principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti.
LaPrevidenza.it, 30/11/2009
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