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Share/Save/Bookmark Concorsi pubblici: l'anonimato non e' necessario nei concorsi a quiz
( Consiglio di stato, Sez. VI, 13 novembre 2007, n. 5799 - Gesuele Bellini )

La regola della segretezza delle prove scritte nei concorsi pubblici, a garanzia di imparzialita' del giudizio, non si applica, quando l'amministrazione non dispone di alcun margine di valutazione nella correzione, come in un concorso a quiz.
Questa la conclusione del Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 13 novembre 2007, n. 5799.
Il caso ha riguardato alcuni candidati che, esclusi da un pubblico concorso per aver commesso un errore nella redazione della prova scritta a quiz (in particolare per aver apposto una X in un punto diverso da quello indicato nelle istruzioni) hanno proposto ricorso al TAR.
Avverso la decisione di quest'ultimo, che ha accolto il ricorso, l'Amministrazione interessata, dogliandosi della violazione dei principi dell'anonimato e dell'imparzialita', in quanto il segno apposto dai candidati sarebbe anomalo e come tale idoneo a costituire un segno di riconoscimento del candidato.
L'Alto Consesso, ha rigettato il ricorso, affermando che nei concorsi pubblici, la segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessita' che la correzione dell'elaborato avvenga ignorando la paternita' del compito, quale garanzia di imparzialita' del giudizio e che, pertanto, tale regola generale non si applica, nel caso in cui, secondo le modalita' di svolgimento delle prove previste dal bando, l'elaborato non sia da ritenere soggetto alle regole tipiche della prova scritta, ad esempio perche' l'Amministrazione non dispone nella correzione di alcun margine di valutazione.
Nella fattispecie in esame, concludono i giudici di Palazzo Spada, trattandosi di prova concorsuale consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla (di cui una sola esatta), non risulta riconosciuto alcun margine di discrezionalita' all'Amministrazione, il cui apprezzamento e' invece assolutamente vincolato, per cui l'osservanza della regola dell'anonimato non potrebbe portare ad altro diverso esito della valutazione.


Gesuele Bellini Responsabile della sezione pubblico impiego dell'osservatorio

LaPrevidenza.it, 14/05/2011

Documenti:
Consiglio di Stato.html






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