Concorsi Pubblici. Commette il reato di concussione il primario di un reparto che pur non facendo parte della commissione giudicatrice utilizza illecitamente la sua qualità di primario per influire sull’esito dell’esame
(Nota a Cass. Pen., 28 gennaio 2009, n. 3869 - Avv. Daniele Iarussi)
In materia di concussione, si segnala Cass. 3869.09, che osserva in primo luogo che nella fattispecie astrattamente incriminata dall'art. 317 cod. pen. la formula “abusando della sua qualità o dei suoi poteri” comporta il superamento dell'ambito delle competenze funzionali ed investe l'indebita utilizzazione da parte del pubblico ufficiale di questa sua stessa qualità al fine di ottenere, mediante costrizione o induzione, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità (Cass., Sez. 6, 20 gennaio 2003 n. 15742, ric. De Angelis ed altro; Sez. 6, 2 febbraio 2004 n. 23801, ric. Fanchin ed altri; Sez. 2, 4 dicembre 2007 n. 1393, ric. Cassiano e altri). Pertanto, commette il reato di concussione il primario di un reparto di un ospedale pubblico che, pur non facendo parte della commissione giudicatrice di un concorso bandito per la copertura di posti di organico del reparto stesso, utilizza illecitamente la sua qualità di primario per influire sull'esito dell'esame al fine di costringere o indurre un aspirante ai posti banditi a rinunciare alla partecipazione al concorso. Infine, Cass. 3869.09 statuisce che l'imputazione contestata, per cui è intervenuta condanna, riguarda un tentativo di concussione, perché alla condotta dell'imputato, grazie alla determinazione della parte offesa che non ha dato le dimissioni dall'incarico e si è ugualmente presentata al concorso, non è conseguito l'evento dannoso. Dalla qualificazione del fatto come concussione tentata deriva, per conseguenza, che non è riconducibile alla condotta dell'imputato, il quale secondo l'ipotesi accusatoria non è riuscito nel proprio intento, il danno liquidato in sede di merito. Non appare risarcibile, quindi, tra le varie voci del danno quello della non assunzione al posto di ruolo e della perdita di chances
LaPrevidenza.it, 12/04/2009
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