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Share/Save/Bookmark Concessioni di lavori pubblici: natura e mutabilità del Piano economico finanziario
(Consiglio di Stato - Decisione  10 febbraio 2010 , n. 653 - Dario Immordino)

Ai sensi dell’art. 143 co. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 l'offerta ed il contratto devono contenere un piano economico finanziario al fine di verificare la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto. Attraverso detto strumento (cosiddetto PEF) l'amministrazione verifica l'attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità sia sotto il profilo della insussistenza di oneri a carico dell’erario per la concreta realizzazione dell'opera pubblica, sia sotto il profilo della idoneità ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell'attività espletata.


In considerazione della evidente strumentalità del PEF a realizzare l’interesse pubblico, e tenuto conto della complessità delle valutazioni sottese, la normativa vigente prevede che il piano economico finanziario debba essere esaminato da un soggetto terzo che, munito di competenza specifica, lo asseveri garantendo alla amministrazione la sua validità e fattibilità economica.


Il P.E.F., in ogni caso, non si sostituisce all'offerta, ma la integra e ne specifica i contenuti illustrandone la sostenibilità economico-finanziaria; costituisce  quindi un documento di supporto nella valutazione della congruità della stessa, ossia della idoneità dei suoi contenuti ad assicurare al concessionario una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell'attività oggetto di concessione.


 Ferma l’immodificabilità dell’impianto del Piano economico finanziario,  è comunque ammissibile la rimodulazione del P.E.F. in corso di gara e la correzione da parte  dell'impresa di singole voci di costo, senza ovviamente incidere né sull'importo globale dell'offerta presentata, né sui singoli prezzi unitari offerti in sede di gara, sussistendo il limite del divieto di stravolgere l'offerta originaria che non può trasformarsi in un quid disostanzialmente nuovo o diverso. In tal senso devono in particolare ritenersi ammissibili le modifiche sostanzialmente marginali e comunque finalizzate a correggere errori materiali non incidenti sul quantum dell'offerta, e non tali in ogni caso da alterare in maniera significativa l'attendibilità e sostenibilità economico finanziaria del progetto.


Avv. Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 22/02/2010

Documenti:
Cds 653 2010.htm


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