Computabilità delle risorse destinate all'assistenza della polizia municipale ai fini del rispetto dei vincoli alla spesa corrente e di personale
(Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, Delibera 4.10.2010 n. 108 - Dario Immordino)
L’articolo 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada sono devoluti allo Stato, quando le violazioni stesse siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione, alle regioni, province e comuni, quando l’ accertamento è svolto da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
Il comma 4 precisa che una quota del 50 per cento dei proventi spettanti alle regioni, alle province ed ai comuni, è devoluta oltre che a determinate finalità ivi specificate (quali il miglioramento della circolazione sulle strade, il potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale, la redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza, realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli), anche alle finalità previste dal comma 2 del medesimo art. 208 (recante disposizioni per la destinazione dei proventi spettanti allo Stato) che includono l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
Alla luce di queste disposizioni la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 426 del 9 ottobre 2000) ritiene ammissibile la destinazione di detti proventi a previdenza integrativa del personale di polizia municipale.
Ciò perché, secondo il Giudice delle leggi, la locuzione “assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza” di cui all'art. 208 citato (nella versione previgente alla riforma) , allorché si tratti proventi spettanti alle amministrazioni comunali, va intesa come riferita al personale del Corpo di polizia municipale.
In questa prospettiva ermeneutica l'art. 208 del D.Lgs. n. 285/92, come modificato dalla Legge. 120/2010 (nuovo codice della strada), include esplicitamente il finanziamento di forme previdenziali ed assistenziali complementari del personale del Corpo di polizia comunale e provinciale, tra le “altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale” cui va destinata una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni al codice della strada spettanti a regioni, comuni e province.
Tale interpretazione trova definitiva conferma alla luce della nuova formulaizone del comma 5-bis del suddetto art. 208, ove si prevede che . La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale."
Tale disposizione “sancisce, fuori da ogni dubbio interpretativo pregresso, la facoltà per gli enti locali di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme della circolazione stradale al pagamento di forme previdenziali ed assistenziali complementari del personale del Corpo di polizia comunale e provinciale, allo scopo di "compensare" in questo modo le condizioni di disagio, sotto il profilo della sicurezza e della salute, in cui operano tali soggetti”.( Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la toscana, delibera n. 108/2010)
Ad avviso del Giudice costituzionale con queste disposizioni il legislatore non ha inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensì un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta loro dalle stesse disposizioni, a specifiche finalità di promozione del buon funzionamento della circolazione stradale, fra le quali quella di destinare i proventi in parola anche a forme di previdenza ed assistenza del personale di polizia municipale, “per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima”.
Dal delineato contesto normativo si ricava che i comuni (le regioni e le province) possono determinare annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinarsi alle finalità suindicate, i cui proventi costituivano oggetto di amministrazione separata, a norma dell'art. 393 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), con conseguente obbligo degli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita delle somme ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice della strada.
Ad avviso del prevalente indirizzo interpretativo della magistratura contabile (cfr. Sezione regionale per il Piemonte, deliberazioni n. 56 del 2009 e 37/2010; Sezione regionale per la Liguria, deliberazione n. 6/2008) ferma restando la facoltà del Consiglio comunale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, di disciplinare le modalità della partecipazione da parte dell'ente, lo strumento da utilizzare per l’istituzione di forme di previdenza integrativa in favore della polizia municipale, lo strumento ordinario attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare è l’accordo sindacale decentrato integrativo (di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001)
Ciò posto quanto alla natura e alla classificazione delle spese destinate a forme previdenziali e assistenziali per le forze di polizia municipale, finanziate attraverso i proventi delle sanzioni pecuniarie da violazioni del codice della strada, il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le stesse debbano essere iscritte all’intervento 01 (spese di personale).
Ciò perché si tratta di somme che, sia pure per il perseguimento dello scopo principale di incrementare la sicurezza sulle strade, vengono destinate a personale dipendente dell’Ente, per compiti e mansioni espletate nell’ambito del rapporto di lavoro, in considerazione delle particolari condizioni di disagio cui potrebbe essere sottoposto.
Dalla riferibilità di dette somme alla categoria delle spese di personale discende conseguentemente, che le stesse debbano includersi nella base di calcolo utile alla verifica del rispetto del principio di riduzione programmatica della spesa di personale, di cui all’art. 1, comma 557, della L.296/06 (finanziaria per il 2007), che dispone testualmente che “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative”.
In merito il giudice contabile non ha mancato di rilevare che ove simili costi non si considerassero compresi tra le spese per il personale,” si finirebbe per ridurre la
portata della nuova previsione, dovendosi in ogni caso computare le
stesse fra le spese correnti” (Sezione regionale per il Piemonte, deliberazione n 37/2010).
Allorché infatti l’Ente locale decida di utilizzare la quota vincolata delle risorse in parola per istituire forme di previdenza integrativa in favore della polizia municipale, attraverso lo strumento della contrattazione integrativa, sottraendole alle altre finalità previste dalla legge. le relative spese, andando ad incidere, fra l’altro, proprio nelle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa sulle quali il legislatore impone di porre particolare attenzione, dovranno essere incluse nella base di calcolo utile alla verifica del rispetto del principio di riduzione programmatica della spesa di personale e di riduzione della stessa rispetto al complesso delle spese corrente.
Tale impostazione ermeneutica trova conferma alla luce delle linee guida - approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/AUT/2010/INPR del 30 marzo 2010 - cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2010. Tale documento infatti non comprende le spese fra le componenti da escludersi dalla spesa del personale ai sensi dei commi 557 e 561 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007.
La suddetta interpretazione peraltro si rivela pienamente coerente con il disposto dell'art. 76, comma 5 della L.133/08 che, al generale obbligo di riduzione delle spese in esame, ha aggiunto anche l'obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale di tali spese rispetto al complesso delle spese correnti, con prioritaria attenzione per la crescita delle spese di contrattazione integrativa.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 03/04/2011
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