Cessazione automatica dei rapporti concessori di pubblico servizio
(Consiglio di Stato, Sentenza 30 settembre 2010 n. 7214 - Dario Immordino)
Con riguardo alle società miste, l’art. 113, comma 15 bis, D. lgs. 267/2000 esclude dalla cessazione anticipata le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.
Non è, quindi, sufficiente, ai fini dell’esclusione, la mera scelta del socio privato con gara, ma deve trattarsi di una procedura svolta nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.
Di conseguenza l’affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una gara che miri non soltanto alla scelta del socio privato, ma anche – tramite la definizione dello specifico servizio da svolgere in partenariato con l’amministrazione e delle modalità di collaborazione con essa – allo stesso affidamento dell’attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di partenariato, prevedendo allo scadere una nuova gara.
A tal fine, le amministrazioni dovranno, fin dalla predisposizione degli atti della gara per la scelta del socio privato, porsi il problema di come consentire alla scadenza del contratto l’eventuale svolgimento di una nuova gara per la scelta di un nuovo socio.
Non è sufficiente delimitare temporalmente l’affidamento, ma è necessario prevedere un obbligo di cessione della quota del socio privato a condizioni predeterminate all’eventuale nuovo socio, individuato sempre con gara.
E’ legittimo il comportamento dell’amministrazione che ponga a fondamento della decadenza del rapporto concessorio due ragioni alternative: l’accertamento dei requisiti prescritti dall’art. 113, comma 15 bis, D. lgs. 267/2000, per la cessazione automatica del rapporto, e la sussistenza di ragioni di interesse pubblico e di grave inadempimento del soggetto concessionario che giustificano la rimozione in autotutela di tutti gli atti afferenti l'affidamento del servizio.
Ciò perché un determinato potere può anche essere esercitato sulla base di plurime e alternative ragioni, che rafforzano il provvedimento assunto, dimodoche , anche ove una di esse non sia corretta, permangono le altre a sostenere la decisione adottata.
Nell’ipotesi di c.d. revoca – sanzione o revoca – decadenza, l’amministrazione può disporre, nei casi tassativamente previsti dal legislatore o fissati in via convenzionale, la revoca di un provvedimento favorevole come specifica conseguenza della condotta del destinatario; in questi casi, la revoca non dipende da valutazioni di opportunità, ma è la conseguenza (vincolata) di una violazione della legge o della convenzione.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 02/04/2011
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