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Share/Save/Bookmark Causa di servizio e pensione di privilegio causata da infermità nervosa. Errore in diagnosi e riconoscimento
(Corte dei Conti , sentenza 12.10.2011 n. 3273)


Il ricorrente, dopo essere stato giudicato idoneo al servizio, è chiamato alle armi l’11.11.1993 e ammesso alla leva prolungata biennale il 21.06.1994; è inviato, il 21.08.1995, all’Ospedale Militare di Messina che pone la diagnosi di “lievi note d’ansia”, concedendo dieci giorni di convalescenza; è, nuovamente, ricoverato il 18.10.1995 con diagnosi di “note ansiose reattive” e usufruisce di venti giorni di convalescenza, non riprendendo più il servizio; è riformato l’08.01.1996. Il sig. D.S. inoltra, in data 20.01.1999, domanda tesa ad ottenere la pensione privilegiata. Il dirigente del Servizio sanitario del reparto Comando e supporti tattici “Aosta”, nella nota prot. n. 93 del 24.01.2001, esprime parere favorevole circa la dipendenza da causa di servizio della “infermità mentale”; la C.M.O. di Messina, nel verbale n. 1588 del 31.05.2002, pone la diagnosi di “marcato disturbo ansioso depressivo verosimilmente endoreattivo con labilità emotiva in trattamento psicofarmacologico”, ritenendola ascrivibile, se dipendente da causa di servizio, alla VII ctg. tab. “A”; il Comitato di Verifica, nell’adunanza n. 300 del 05.10.2004, giudica la patologia di cui sopra non dipendente da causa di servizio “in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta”, aggiungendo di non rinvenire “nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo”. L’attore, con il libello introduttivo del presente giudizio, dopo avere descritto le vicende relative all’insorgenza della patologia in questione ed avere citato precedenti giurisprudenziali in materia di riconoscimento della causa di servizio per le infermità mentali, pone l’attenzione sul giudizio di idoneità espresso, positivamente, al momento della visita di leva, e chiede il riconoscimento del diritto “alla pensione privilegiata di 7^ cat. vitalizia come valutato dalla C.M.O. distaccata di Messina in data 15.04.2002”, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle spettanze arretrate; in subordine, chiede l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio. Il Ministero della Difesa, nella memoria depositata in data 20.10.2010, dopo avere riferito che il decreto impugnato è stato emesso sulla base dei pareri degli organi sanitari, chiede il rigetto del ricorso; in subordine, chiede l’applicazione dei criteri enunciati nella sentenza n. 6/2008/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte per la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle spettanze arretrate. Il decidente, con ordinanza n. 421/2010, ha chiesto alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte, quale consulente di fiducia, di accertare, sulla base della documentazione amministrativa e sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se la patologia “marcato disturbo ansioso depressivo verosimilmente endoreattivo con labilità emotiva in trattamento psicofarmacologico” potesse ritenersi dipendente da causa di servizio, tenuto conto delle modalità di svolgimento dello stesso, come rigorosamente documentate in atti, nonché la categoria pensionistica di ascrivibilità alla data dell’01.01.1996 e del 20.01.1999.




 

LaPrevidenza.it, 22/02/2012

Documenti:
cconti_3273_2011.html


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