Carabinieri: l'assegno funzionale previsto dall’art. 1, comma 9, L. 468/1987 non è base pensionabile per il calcolo del trattamento di quiescenza e delle buonuscita
(Tar Lazio, Roma III ter, Sentenza 3.6.2010 n. 14883)
I ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, cessati dal servizio, rivendicano il loro diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita con l’inclusione nella base pensionabile – con relativa maggiorazione del 18% ex art. 16 l. 177/1076 – dell’assegno funzionale previsto dall’art.1, comma 9, della legge n. 468/1987 nella misura di cui all’art. 4 l. 231/1990.
Gli stessi lamentano che l’Amministrazione in sede di liquidazione della indennità di buonuscita e di determinazione del trattamento pensionistico abbia omesso di computare l’assegno funzionale previsto dall’art.1, comma 9, L. 468/1987 nella misura di cui all’art. 4 l. 231/1990, con la relativa maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge n. 177 del 1976.
Deducono la violazione della legge n. 177 del 1976 e della legge n. 468 del 1987, nonché della legge n. 231 del 1990.
Sostengono che l’assegno funzionale presenta la stessa natura degli altri assegni che la legge prevede come computabili nella base pensionabile e fa parte integrante dello stipendio a nulla rilevando che l’assegno di cui si discute non sia compreso tra quelli indicati dal richiamato art. 16 della legge n. 177 del 1976, in quanto introdotto successivamente con la legge n. 468 del 1987.
Infatti, il comma 9 del menzionato art. 1 della legge n. 468/1987 dispone che l’assegno funzionale si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità, facendo parte di tale voce retributiva e, quindi, rientra nel novero degli importi che contribuiscono alla formazione della base pensionabile. Ciò viene confermato dal fatto che l’assegno in questione è stato previsto contestualmente al riconoscimento dei benefici economici concessi agli Ufficiali, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le altre Forze di Polizia e che hanno effetto anche sulla 13^ mensilità.
Concludono per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio....
LaPrevidenza.it, 04/06/2010
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