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Share/Save/Bookmark Buonuscita: l'interruzione dei termini di prescrizione rende legittimo il ricalcolo della indennità con il computo della I.I.S. per intero
(Tar Lazio, Sezione III Ter, Sentenza 1.6.2010 N. 14512)

Con il ricorso in esame le ricorrenti, cessate dal servizio in data 9.9.1983, reclamano l’annullamento delle note con cui l’Inpdap ha comunicato l’avvio del procedimento di recupero delle somme – rispettivamente di £ 7.182245, quanto alla signora Colombo, e di £ 6.885.779, quanto alla signora De Piazza – erogate a titolo di indennità di buonuscita per “corresponsione indebita (v. sentenza) dell’i.i.s. ante ‘84”.


Come noto, sulla questione della inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, si è espressa la Corte Costituzionale, che, con la sentenza 19.5.1993 n. 243, nel riconoscere l'incostituzionalità delle vigenti norme in materia, relativamente alla parte in cui non indicavano meccanismi di computo dell'i.i.s. nei trattamenti di fine rapporto, ha previsto il necessario intervento del Legislatore, allo scopo di introdurre nell'ordinamento tali meccanismi sulla base di scelte discrezionali dirette a realizzare i principi dalla stessa Corte indicati.


Con la legge 29.1.1994, n. 87, è stato dunque disciplinato, sulla scorta dei principi espressi dal giudice costituzionale, il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici.


Per i fini di interesse nella presente controversia, va rilevato che all'art. 3, comma 1, è stata dettata una disposizione di carattere transitorio in favore del personale già cessato dal servizio, individuando due categorie di dipendenti aventi titolo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto: quelli cessati dal servizio dopo il 30.11.1984 e quelli per i quali, ancorchè collocati in quiescenza in data anteriore, come le ricorrenti, fossero ancora giuridicamente pendenti i rapporti previdenziali; la medesima disposizione, al comma 2, per le categorie di personale ivi contemplate, ha imposto, poi, l'onere tassativo della presentazione, a pena di inammissibilità, di una domanda su apposito modello nel termine perentorio del 30.9.1994.


Il Legislatore, dunque, ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni attinenti alla spesa pubblica ed all'esigenza di agevolare la definizione di un vastissimo contenzioso, anche del decorso del tempo, ritenendo che i rapporti esauriti, riguardanti vicende risalenti nel tempo, non dovessero dare titolo al pagamento dell'ulteriore rateo, con salvezza, invece, di quelli ancora pendenti.


La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto che, sulla base della richiamata normativa, anche i dipendenti collocati a riposo prima del 30.11.1984 hanno diritto alla riliquidazione in questione, ferma rimanendo la necessità, non solo dell’assolvimento dell’onere di presentazione di apposita domanda all’amministrazione entro e non oltre il termine fissato dall’art. 3 della legge in esame, ma anche che il rapporto previdenziale non sia da considerarsi ormai esaurito.


In altri termini deve risultare, ai fini del conseguimento del richiesto beneficio, il possesso di due specifici ed indissolubili requisiti: e cioè, da una parte, la presentazione nei termini di legge della domanda e, dall’altra, la sussistenza...

LaPrevidenza.it, 04/06/2010

Documenti:
TAR_14512_2010.html


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