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Share/Save/Bookmark Assenze per malattia: pubblicata la circolare ministeriale
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Circolare 19.2.2010 n. 7)

Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina sostanziale già introdotta con l’art. 71, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 (il quale viene contestualmente abrogato dall’art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni già fornite in precedenza circa l’interpretazione della norma (circolari numeri 7 e 8 del 2008 e circolare n. 1 del 2009).


Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilitàche ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo valutandone altresi’ l’effettiva utilita’. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificitàdelle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.


Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata.....

LaPrevidenza.it, 05/03/2010

Documenti:
assenze malattia.html


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