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Share/Save/Bookmark Agli amministratori delle Istituzioni comunali non spetta alcun emolumento
(Corte dei conti, Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, in sede consultiva, deliberazione 10/2011 - Dario Immordino)

Il generale divieto di corrispondere emolumenti ai titolari e ai componenti degli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, si applica anche al presidente e ai consiglieri di amministrazione di organi strumentali di enti locali, quali le Istituzioni di cui all’art. 114 del Testo unico degli enti locali. Si tratta in particolare degli organismi strumentali dell'ente locale , dotati di autonomia gestionale,cui è demandato  l'esercizio di servizi sociali, il cui ordinamento e funzionamento è disciplinato dallo statuto e dai regolamenti degli enti da cui dipendono. Organi  dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.  L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.  Da queste caratteristiche emerge con evidenza che si tratta a tutti gli effetti organi strumentali degli enti locali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, ricompresi, come tali nell’ambito di applicazione del “taglio” disposto dall’art. 6, comma2, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010. Questa la interpretazione delle norme “taglia-compensi” previste dal legislatore statale fornita dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei conti, che  respinge la tesi sostenuta nella circolare nella circolare n. 40 del 23/12/2010 del Ministero dell’Economia, secondo cui tale disciplina sarebbe rivolta esclusivamente agli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non "una tantum", contributi a carico delle finanze pubbliche". Sulla base di tale interpretazione l'Istituzione, che è un organismo strumentale dell'ente locale, privo di una propria personalità giuridica e dotato di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 TUEL, dovrebbe ritenersi escluso dal relativo ambito applicativo. In merito la Corte rileva che dalla formulazione generale della norma e dalla sua ratio (imporre un taglio generalizzato di questa tipologia di spesa pubblica) emerge con evidenza la portata generale della disciplina, estesa a tutti gli organi collegiali, anche (ma non solo) di amministrazione, degli enti, che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Ciò posto la portata generale della norma che riferisce il divieto di corresponsione di compensi ed emolumenti ai titolari e ai componenti di detti organi collegiali, esclude la possibilità di escludere dai tagli taluni soggetti in relazione alla carica rivestita e al ruolo esercitato. In definitiva anche il presidente e i consiglieri di amministrazione di organi strumentali di enti locali, quali le Istituzioni,  non possono ricevere alcun compenso per la carica rivestita , ma solo il rimborso delle spese sostenute. Qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.


 Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 04/05/2011

Documenti:
cdc emilia 10 2011.doc


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