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Share/Save/Bookmark Dalle Province Regionali ai Liberi Consorzi di Comuni. Riflessioni su una scelta di politica emozionale
(Dott. Massimo Greco)

La soppressione, a tutti i costi, dell’ente intermedio sembra essere diventato il “biglietto da visita” di buona parte delle forze politiche. Non importa fare un’attenta analisi costi-benefici, così come non importa simulare un ipotesi di scenario credibile del nuovo assetto istituzionale delle autonomie locali. Ciò che preme alla classe politica del momento è riuscire a dare una risposta immediata al sentimento di antipolitica che interessa una consistente fetta dell’opinione pubblica. 
E così il Governo Berlusconi, dall’improvvisato, discutibilissimo e poi stralciato art. 15 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, come convertito nella legge n. 148 del 14/09/2011, è passato alla rapida approvazione di un disegno di legge costituzionale  che, in luogo della semplice riduzione delle Province sulla base di criteri quantitativi (popolazione ed estensione territoriale), preferisce tranciare, con l’autorevolezza di cui è dotata una spada costituzionale, l’esistenza medesima dell’ente intermedio, espungendolo alla radice, cioè dalla Costituzione.
La scelta del DDL costituzionale per intervenire sugli assetti dell’articolazione repubblicana appare decisamente più saggia rispetto al temerario percorso della decretazione d’urgenza, ma le riserve sul merito della riforma rimangono integre e meritevoli di essere partecipate alla riflessione e al dibattito non solo del mondo politico. Se non altro, così condividendo le sagge parole del Presidente della Repubblica, perchè bisogna “andarci piano” con le modifiche alla Costituzione.
Se, i tempi tecnici previsti per una modifica costituzionale sono ben noti, tanto da far dubitare alcuni commentatori sulla serietà del percorso intrapreso, in alcune Regioni a Statuto speciale come la Sicilia, la nuova ipotesi di lavoro varata dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’8/09/2011, non frena la decisione del Governatore Lombardo di perseguire comunque il proprio obiettivo politico-programmatico nel sostituire le attuali “Province Regionali” con i Liberi Consorzi di Comuni previsti dall’art. 15 dello Statuto siciliano.
Né, tanto meno, la volontà di sottoporre uno specifico articolato di disposizioni per realizzare la citata riforma in seno alla prossima legge finanziaria regionale per l’anno 2012, risulta rallentata dalla previsione contenuta nel citato DDL costituzionale che, all’art 3, comma 6, così prevede: “Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano alle Province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano”. Infatti un autorevole rappresentante del Governo Lombardo non esita ad affermare che “Per la Regione Siciliana il disegno di legge costituzionale che prevede la soppressione delle Province è superfluo, perché ancora una volta lo Statuto siciliano è antesignano delle linee evolutive dell’assetto amministrativo dello Stato, Già 64 anni fa ipotizzava un modello di organizzazione dell’ente intermedio, qual è quello dei liberi consorzi di Comuni” . Dello stesso avviso sembra essere lo stesso Governatore Raffaele Lombardo che in occasione della recente visita del Presidente della Repubblica a Palermo si esprime in questi termini: “Ho illustrato al Capo dello Stato il disegno di legge per la costituzione dei liberi consorzi di Comuni, così come prevede l’art. 15 del nostro Statuto speciale che non contempla le Province” .
Dando per buono che il Governatore Lombardo riesca a convincere i novanta inquilini dell’Assemblea Regionale Siciliana, rimane il dubbio sulla compatibilità degli effetti dei due disegni di riforma delle autonomie locali, atteso che, ad oggi, solo quello (costituzionale) approvato dal Consiglio dei Ministri è noto. In disparte, ogni ulteriore riflessione sulla bontà di chi eccepisce che per la modifica degli Statuti speciali possa essere seguito il diverso procedimento previsto dagli Statuti medesimi, considerato che “…gli statuti stessi, altro non sono che leggi costituzionali, pertanto incapaci di resistere a leggi costituzionali successive, adottate attraverso la procedura dell’art. 138 Cost.” .  
Invero, mentre non è revocabile in dubbio che la soppressione o la riduzione delle Province, così come risultava concepita originariamente dall’art. 15 del citato D.L. n. 138, non può interessare le Regioni ad autonomia speciale , con l’adozione di un percorso legislativo di rango costituzionale, il differenziato livello di autonomia riconosciuto alle medesime Regioni anche nei confronti degli Enti locali, sembra perdere consistenza, cedendo di fronte all’esigenza di garantire il rispetto di quei “principi di sistema” contenuti nella Costituzione. 
Ora, mentre il tema dei rapporti tra Regioni ad autonomia speciale ed enti locali, anche con particolare riferimento all’ipotesi di soppressione delle Province prevista dal citato DDL costituzionale merita uno specifico approfondimento, la riflessione che ci accingiamo a fare (ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività) concerne il quadro ordinamentale siciliano nella prospettiva di riforma delle Autonomie locali annunciate dal Governatore Lombardo.
Cercheremo quindi di mettere in evidenza la lenta ma progressiva evoluzione della Provincia in Sicilia, la cui identificazione passa dall’elenco delle spese allocate in bilancio sotto il regime del TULCP del 1934, all’attribuzione di funzioni proprie con la L.r. n. 9/86, al riconoscimento di ente esponenziale d’interessi sovraccomunali con la L.r. n. 10/2000 ed, infine, al consolidamento di ente intermedio con la L.r. n. 30/2000....

LaPrevidenza.it, 05/10/2011

Documenti:
dalle_province_regionali_ai_consorzi_di_comuni_greco.html
Dalle Province Regionali ai Liberi Consorzi di Comuni.pdf


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