Il divieto di utilizzare uno o più distacchi o aspettative sindacali spettanti al personale non dirigente in favore di quello dirigente: spunti di riflessione
(Breve nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cons. St. n. 6378/2009)
In materia di distacchi e aspettative sindacali, Cons. St. 6378.09 statuisce che in assenza di una previsione facoltizzante (quale quella recata dall’art. 2, D. Lgs. 12 marzo 1996, n. 112, ratione temporis tuttavia non applicabile alla presente vicenda), il divieto di utilizzare uno o più distacchi o aspettative sindacali spettanti al personale non dirigente in favore di quello dirigente nel caso in cui quest’ultimo abbia già raggiunto il numero riservatogli è desumibile dalla stessa ripartizione del numero totale dei distacchi e delle aspettative sindacali tra il personale dirigente e quello non dirigente, ripartizione altrimenti priva di giustificazione.
La esposta soluzione interpretativa risulta, peraltro, imposta se si considera che la rappresentanza sindacale impone un naturale collegamento tra chi rappresenta e chi è rappresentato, sicché, salve esplicite previsioni legislative, non può ammettersi la contestata compensazione di un distacco sindacale retribuito tra comparti diversi.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 06/12/2009