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Share/Save/Bookmark Via libera al cumulo pensione-reddito da lavoro, a partire dal 1 gennaio 2009
(Articolo 19 del Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 G.U.R.I. 25 giugno 2008, n. 152- Dott. Valter Marchetti )



Via libera al cumulo pensione-reddito da lavoro,

a partire dal 1 gennaio 2009



Chi desidera continuare a lavorare anche dopo la pensione, grazie

alla disposizione di cui all’art.19 del decreto legge n.112 del

2008, lo potrà fare a partire dal 1 gennaio del prossimo anno.

Tale disposizione prevede infatti il totale cumulo tra le pensioni

dirette di anzianità con i redditi di lavoro sia che questo

ultimo abbia natura autonoma o subordinata. Possono essere

cumulabili anche le pensioni dirette che sono state conseguite

attraverso il sistema contributivo in via anticipata, rispetto ai 65

anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, a carico

dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme

sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione

separata di cui all’art.1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n.335, sempre che ne sussistano i presupposti richiesti dalla legge

citata.



L’art.19 in esame prevede, altresì, la possibilità

di cumulo anche per le pensioni di vecchiaia anticipate che sono

state liquidate con una anzianità contributiva pari o

superiore a 40 anni e per quelle liquidate a soggetti con età

pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Si

riporta per esteso l’art.19 citato.



Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra

pensione e redditi di lavoro



1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di

anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e

delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente

cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere

dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono

totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente

le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via

anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le

donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme

sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione

separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di

cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e

successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime

delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma

6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima

data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle

pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:



a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e

dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con

anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;



b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e

dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età

pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.



2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.

335, sono soppressi.



3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.









(Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona)



LaPrevidenza.it, 16/07/2008

Documenti:
DECRETO.htm


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