Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari
(Covip, Deliberazione 29.5.2008 - GU n. 142 del 19.6.2008 )
I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi
pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b) (di seguito PIP), provvedono alla redazione e
all'aggiornamento della nota informativa, in conformita' allo schema
predisposto dalla COVIP.
Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni, la nota
informativa e' resa pubblica mediante deposito presso la COVIP. La
data di deposito e' individuata con riferimento al giorno dell'invio
della stessa alla COVIP con modalita' telematiche ai sensi del
successivo comma 4.
Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i
soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP, una volta
acquisita l'iscrizione all'albo della forma pensionistica,
trasmettono alla COVIP una comunicazione a firma del legale
rappresentante, contenente l'attestazione che la nota informativa e'
stata redatta in conformita' allo schema predisposto dalla COVIP ed
e' coerente con lo statuto o regolamento approvato dalla COVIP (e per
i PIP con le condizioni generali di contratto)....
LaPrevidenza.it, 20/06/2008
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