Contributi versati nel fondo integrativo previdenziale regionale
(Consiglio di Stato, sentenza n. 21.7.2009 n. 7374 - Avv. Dario Immordino)
Anche qualora non si sia beneficiato delle prestazioni del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.,) non può essere richiesta la restituzione dei contributi versati poiché il Fondo ha, in parte, natura solidaristica, non essendo possibile distinguere nell'ambito delle sue entrate quelle destinate all'integrazione della pensione da quelle destinate ad altri fini.
Sulla base di queste argomentazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza 24 novembre 2009 ,n. 7374 ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tar Sardegna che aveva negato il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dei contributi versati al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, non avendo ricevuto dallo stesso alcun assegno integrativo della pensione, né altra prestazione.
Le argomentazioni di censura della sentenza di primo grado vertevano essenzialmente sulla distinzione tra prestazioni obbligatorie e facoltative a carico del Fondo.
In sostanza in relazione alle prime (come l'assegno integrativo della pensione diretta) la funzione del Fondo sarebbe vincolata alla creazione di una prestazione, sicché la percezione dei contributi in assenza dell’erogazione della prestazione si rivelerebbe un arricchimento senza causa.
In merito il Supremo consesso amministrativo respinge tali argomentazioni sull’assunto che dall’analisi della disciplina di riferimento si ricava che il Fondo è alimentato da più voci di entrata - a partire dai contributi del personale e dell'Amministrazione (art. 2) - e che le risorse affluiscono tutte senza determinazioni di scopo (art. 18); così da assicurare il generale finanziamento delle prestazioni, ripartite in obbligatorie e facoltative (art. 3) ma senza alcuna connessione delle prime (come delle restanti) con una specifica fonte di entrata.
In particolare la circostanza che le risorse derivanti da contributi pubblici confluiscono nel Fondo insieme a quelle relative ai versamenti degli iscritti senza vincoli di destinazione, e sono tutte allo stesso modo dirette a finanziare le prestazioni obbligatorie e facoltative, comporta una commistione delle somme che non permette di commisurare e vincolare le prestazioni ai singoli contributi.
Proprio l’impossibilità di distinguere le risorse in relazione alla provenienza o alla destinazione attesta indubitabilmente la natura solidaristica del Fondo, nel senso della "pari contribuzione degli iscritti per una disuguale utilizzazione" cosicché "la mancata utilizzazione da parte di taluni ai fini dell'integrazione della pensione sopperisce alla maggiore utilizzazione del fondo stesso per fini diversi" (Cons. Stato, 17 marzo 1999, n. 313); fini, si può soggiungere, di cui può essersi avvantaggiato, o avrebbe comunque potuto avvantaggiarsi, anche chi non ha ricevuto l'integrazione della pensione, fruendo così di un'altra forma di prestazione.
In altri termini la contribuzione all’alimentazione del Fondo non determina un diritto a ricevere prestazioni proporzionate ai versamenti, dal momento che gli stessi non sono vincolati al finanziamento delle prestazioni a favore dell’iscritto, ma, una volta affluiti nella dotazione finanziaria del Fondo, diventano un tutt’uno indistinguibile diretto a finanziare tutte le prestazioni (obbligatorie e facoltative) a carico dello stesso secondo i criteri e i presupposti stabiliti dalla disciplina istitutiva. Sicché quelli degli iscritti che, pur avendo versato costantemente i contributi, non si trovino nelle condizioni prescritte non hanno diritto all’erogazione delle prestazioni, e per la stessa ragione, non possono richiedere la restituzione delle somme..
La pronuncia è specificamente riferita al Fondo istituito dalla regione Sardegna, giacché le argomentazioni a supporto della decisione si basano sull’esame della specifica disciplina regionale, ma atteso che la natura solidaristica costituisce un tratto comune a molti istituti di questo genere sembra potersene desumere una regola destinata a trovare applicazione pressoché generale, compatibilmente con le discipline istitutive dei singoli fondi.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 02/12/2009