Obbligo assicurativo Inail. Soggetti esclusi e possibile evoluzione
(Articolo della Dott.ssa Silvana Toriello)
L’ampliamento dell’area di tutela oltre che agli interventi con i quali il legislatore ha modificato le disposizioni vigenti, o ne ha introdotte di nuove, sono riconducibili in larga misura alla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, a legislazione immutata, ha indicato principi interpretativi - analogici o estensivi - per mezzo dei quali è stato dato alle norme un significato, compatibile con la loro formulazione letterale, tale da garantire la necessaria tutela anche in casi non espressamente contemplati.
Altrettanto rilevanti sono state le decisioni con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di taluni limiti posti alla tutela dalla legislazione ordinaria ed ha anche precisato l’estensione e la portata della tutela sociale che lo Stato, per mezzo dell’INAIL, deve garantire ai lavoratori infortunati.
Più in generale, si può affermare che sono stati radicalmente mutati il significato e la portata di alcuni concetti ed istituti fondamentali delineati dal T.U.
La Corte Costituzionale, ad esempio, ritenendo, in alcuni casi, esemplificativa e non tassativa l’elencazione di persone assicurabili o di attività protette, ha esteso l’area di tutela ai cassieri (Corte Cost. 55/81), alle guardie venatorie (Corte Cost. 160/90) ai ballerini ed ai tersicorei (Corte Cost. 137/89), agli “assistenti contrari” (Corte Cost. 98/89), ai medici-dentisti radiologi (Corte Cost. 100/91), ai familiari del datore di lavoro (Corte Cost. 476/87), ai lavoratori e agli artigiani italiani all'estero (Corte Cost. 369/85; 880/88), ai lavoratori associati in partecipazione (Corte Cost.332/92).
L' evolversi della giurisprudenza, nel suo complesso, è connotato da una tendenza improntata al progressivo superamento degli originari limiti della tutela, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Ciò, essenzialmente, attraverso la ridefinizione dei concetti di "manualità" e di "occasione di lavoro".
La tradizionale accezione del termine "manualità", intesa come lo svolgimento di un'attività di carattere fisico da contrapporre alle attività di carattere intellettuale, non è più ritenuta idonea a costituire elemento di discrimine al fine di riconoscere la tutela antinfortunistica.
LaPrevidenza.it, 30/07/2009
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