Il contenzioso amministrativo in materia tariffaria tra dematerializzazione del cartaceo ed interattività con il cliente
(Dott.ssa Silvana Toriello)
Cittadini e imprese, come declinato più volte nel recente Forum PA, chiedono alla Pubblica Amministrazione servizi più efficienti, rapidi e personalizzati. La P.A., chiamata a svolgere un ruolo sempre più importante di indirizzo e di sostegno all'economia, può e deve impegnarsi in una modifica delle modalità operative che accolga la sfida dell’eccellenza nella gestione. La dematerializzazione della documentazione cartacea costituisce un momento fondamentale all’interno dei processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi ecc) sia di risparmi indiretti (tempi, efficienza ecc.) In questi processi di innovazione si colloca l’iniziativa in questione che consente ad Inail di mettere a disposizione dell’utente esterno la possibilità di proporre on line il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di classificazione tariffaria .In questo caso è la fase contenziosa del procedimento amministrativo che viene interattivamente posta nella disponibilità del cliente. I testi normativi di riferimento sono il DM 12.12.2000 che disciplina le “Modalità di applicazione della tariffa dei premi “ ed il DPR 314/2001 titolato ”Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni.”
Trattasi dei ricorsi proposti dai datori di lavoro, entro trenta giorni dalla piena conoscenza (termine ordinatorio) , avverso i provvedimenti emessi in base alle modalità di applicazione della tariffa dei premi e concernenti ove proposti alla Sede territoriale dell’Inail l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività ; l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico; l’oscillazione del tasso medio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi.
Ove invece proposti al Consiglio di amministrazione concernono l’applicazione della tariffa dei premi (con esclusione dei soli casi indicati in precedenza) e quindi in particolare classificazione e riclassificazione della lavorazione, inquadramenti nelle quattro gestioni tariffarie in cui è attualmente suddivisa la gestione Industria, disposti direttamente dall’Inail (ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 38 del 2000; v. ns. circolare n. 16319 del 2000, cit.).
LaPrevidenza.it, 08/09/2009
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