Il calcolo dei premi Inail
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 30 marzo 2010, n. 7668)
In materia di infortuni sul lavoro e, in particolare, di calcolo dei premi Inail Cass. 7668/2010 statuisce che i fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando nell’azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato; ed infatti il detto tasso specifico aziendale è stato previsto dal D.M. 18 giugno 1988 e dai precedenti decreti (contenenti le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni con i corrispondenti tassi di tariffa, nonché i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale) con riferimento non all’andamento infortunistico della singola azienda, bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, in corrispondenza di un principio di mutualità tra le imprese assicuranti, che - salvaguardando l’equilibrio finanziario dell’ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese - consente di evitare che l’assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell’ente assicuratore, mentre l’assenza di sinistri per la singola azienda può eventualmente comportare per quest’ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva (ex art. 20, quarto comma, del citato D.M. del 1988). Quindi il tasso aziendale non si riferisce all’andamento infortunistico della singola impresa bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero dei lavoratori assicurato nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. In tal modo gli oneri presunti vengono distribuiti secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell’assicurazione. Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a tutta la tecnica assicurativa e deve governare anche la determinazione dei tassi specifici (la assenza di infortuni o di malattie nella singola azienda non influisce sulla probabilità di sinistri futuri). Per tal motivo il d.m. del 2000 chiarisce nell’art. 22, comma 3, che gli oneri presunti debbono essere calcolati a stima su base nazionale e attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico attuariale. In particolare dagli artt. 19 e 20 del cit. dm del 1988 - si ricava che il tasso specifico aziendale deve essere rappresentativo dell’andamento degli infortuni nell’azienda - in termini di peso finanziario degli infortuni stessi - in paragone all’andamento medio degli infortuni nel settore. E quindi il tasso specifico aziendale - stabilisce l’art. 20 del dm del 1988 - è quello dato dal rapporto tra oneri e retribuzioni riscontrabile nell’azienda.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 18/06/2010
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