Area professionisti Partners Collabora Community 11/02/2012 17:27:35


ARGOMENTI
Codice civile
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Home Codice civile Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Sulla compatibilità di altri redditi con l’assegno sociale: non basta la mera titolarità
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a 18 maro 2010, n. 6570)

In tema di previdenza sociale, Cass. 6570/2010 non condivide l’assunto dell’INPS secondo il quale, a fini di cui trattasi (erogazione assegno sociale), rileva esclusivamente la titolarità di un reddito incompatibile a prescindere dalla sua concreta percezione. Tanto contrasta, infatti, con la stessa disposizione legislativa che, nel primo periodo della seconda parte del sesto comma dell’art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, testualmente dispone: “L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. È lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta “percezione” del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva “percezione”, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell’assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l’assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l’assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all’assegno sociale.

Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione “assistenziale” dell’assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione.


Avv. Daniele Iarussi

LaPrevidenza.it, 11/06/2010

Documenti:
cass_6570_2010.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
31/01/2012 alle 12:48
Titolo:
Re: Totalizzazione o ricongiunzione contributiva
di:
Daniele

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!