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Share/Save/Bookmark Ricongiunzione legge 29/79 e trasferimento della posizione assicurativa: i chiarimenti Inps dopo l'entrata in vigore della legge 122/2010
(Inps, Circolare 5.11.2010 n. 142)

Vengono illustrate le innovazioni introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano in seguito all’avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel FPLD, a titolo gratuito, delle posizioni assicurative trasferite da altre gestioni pensionistiche.


Premessa


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. Le disposizioni introdotte in sede di conversione della legge in esame entrano in vigore il 31 luglio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’articolo 12, commi da 12septies a 12undecies, della citata legge introduce nuove disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, intervenendo sugli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ed in materia di trasferimento delle contribuzioni da vari ordinamenti pensionistici, con costituzione delle posizioni assicurative nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria.


Modifiche normative apportate alla legge 7 febbraio 1979, n. 29


L’articolo 12 della legge n. 122/2010 in esame, con il comma 12septies, interviene sul disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD a titolo gratuito dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione generale obbligatoria IVS (di seguito definite “alternative”), introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazioni.


Con il comma 12decies, il medesimo articolo 12 modifica le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che definisce i parametri di calcolo degli oneri di ricongiunzione nei casi di applicazione dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 relativamente ad alcune categorie di dipendenti pubblici....

LaPrevidenza.it, 06/11/2010

Documenti:
inps_122_2010.html


Discussione della notizia

Anuccio ha scritto Onerosità ricongiunzione da INPDAP a INPS
non ritengo giusta la decisione di rendere onerosa la ricongiunzione da INPDAP a INPS in maniera indiscriminata e retroattiva perchè introdurre un onere di punto in bianco, con le stesse regole per tutti, compresa una minoranza che ha in sospeso la questione da parecchi anni per svariati motivi senza tener conto che applicare i coefficienti di riserva matematica corrispondenti all'età di 55 anni e con stipendi che sono necessariamente molto più alti di quelli che percepivamo al momento del passaggio ad altra cassa (nel mio caso 22 anni fà) significa richiedere una cifra improponibile che equivale nella maggior parte dei casi ad una preclusione del diritto alla ricongiunzione.e fosse stata onerosa da sempre l'avrei fatta al momento del cambio di impiego, e quindi di cassa contributi, poichè sapevo che i coefficienti di riserva matematica sarebbero stati molto più bassi.
Questo secondo me è il punto da affrontare nell'ottica di migliorare la legge appena approvata.


Daniele ha scritto Re: Ricongiunzione legge 29/79 e trasferimento della posizione a
Come però dispone sul punto la legge 31 luglio 2010 n. 122, illustrata dalla recente circolare INPS N. 142 del 5/11/2010, la ricongiunzione all'INPS a titolo oneroso avrà effetto solamente sulle domande presentate dal 1°luglio 2010 in poi, e comunque sempre con l'applicazione della riserva matematica abbattuta del 50%.
Le domande di ricongiunzione andrebbero sempre presentate a inizio carriera, visto che possono essere effettuate in ogni momento.
Secondo me, è più criticabile l'abrogazione della legge 322/58 e la relativa possibilità di costituire presso l'INPS una posizione assicurativa futura, anche se, opportunamente, l'INPDAP nella circolare 18/2010, stabilisce che "L'abrogazione della legge 2 aprile 1958 n. 322 [...], comporta la possibilità per l'istituto di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l'interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro. [...].
Daniele.

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