Principio di non discriminazione in base all’età. Legislazione nazionale in materia di licenziamento ai fini del calcolo dei termini di preavviso che non considera il lavoro svolto primo de dei 25 anni di età
(Cgce, Grande Sezione 19.1.2010 C-555/07)
«Principio di non discriminazione in base all’età – Direttiva 2000/78/CE – Legislazione nazionale in materia di licenziamento che, ai fini del calcolo dei termini di preavviso, non tiene conto del periodo di lavoro svolto prima che il dipendente abbia raggiunto l’età di 25 anni – Giustificazione della norma – Normativa nazionale contraria alla direttiva – Ruolo del giudice nazionale»
La sig.ra Kücükdeveci è nata il 12 febbraio 1978. Essa lavorava dal 4 giugno 1996, ossia dall’età di 18 anni, alle dipendenze della Swedex.
Con lettera 19 dicembre 2006, la Swedex ha licenziato la dipendente, con effetto, considerato il termine di preavviso legale, al 31 gennaio 2007. Il datore di lavoro ha calcolato il termine di preavviso come se la dipendente avesse avuto un’anzianità di 3 anni, benché essa fosse alle sue dipendenze da 10 anni.
La sig.ra Kücükdeveci ha contestato il suo licenziamento dinanzi all’Arbeitsgericht Mönchengladbach. Dinanzi a tale organo giurisdizionale essa ha sostenuto che il termine di preavviso nei suoi confronti avrebbe dovuto essere di 4 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2006, vale a dire fino al 30 aprile 2007, e ciò in applicazione dell’art. 622, n. 2, primo comma, punto 4, del BGB. Tale termine corrisponderebbe ad un’anzianità di dieci anni. La causa principale vede quindi opposti questi due privati, vale a dire, da un lato, la sig.ra Kücükdeveci e, dall’altro, la Swedex.
A parere della sig.ra Kücükdeveci, l’art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB, nella parte in cui prevede che per il calcolo della durata del termine di preavviso non sono presi in considerazione i periodi di lavoro svolti prima del compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce una misura di discriminazione in base all’età contraria al diritto dell’Unione e va disapplicata.
Il Landesarbeitsgericht Düsseldorf, pronunciandosi in appello, ha constatato che alla data in cui è avvenuto il licenziamento il termine per la trasposizione della direttiva 2000/78 era scaduto. Tale giudice ha considerato del pari che l’art. 622 del BGB contiene una disparità di trattamento direttamente collegata all’età, della cui incostituzionalità non è convinto, ma di cui sarebbe invece discutibile la conformità al diritto dell’Unione. Tale giudice si chiede, in proposito, se l’eventuale esistenza di una discriminazione diretta connessa all’età debba essere valutata sulla base del diritto primario dell’Unione, come sembra suggerire la sentenza 22 novembre 2005, causa C 144/04, Mangold (Racc. pag. I 9981), oppure alla luce della direttiva 2000/78. Sottolineando che la disposizione nazionale di cui trattasi è chiara e non potrebbe essere, eventualmente, interpretata in un senso conforme a detta direttiva, il giudice del rinvio si chiede del pari se, per poter disapplicare tale disposizione in una controversia tra privati, esso debba, al fine di garantire la tutela del legittimo affidamento dei destinatari delle norme, sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte affinché quest’ultima confermi l’incompatibilità di tale disposizione con il diritto dell’Unione.
LaPrevidenza.it, 06/02/2010
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