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Poste: in tema di criteri di esubero del personale e di vicinanza del diritto a pensione
(Cassazione civile  sez. lav.,  16 luglio 2012,  n. 12141)

Va, preliminarmente, disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Con il primo motivo, la società denunzia violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, con riguardo alla pretesa incompletezza della comunicazione di avvio della procedura prevista dal menzionato articolo, rilevando che nella specie la contrattazione collettiva non prevede profili professionali e che pertanto la indicazione aziendale delle qualifiche e delle Aree Professionali poteva ritenersi pienamente satisfattiva: che non vi era stata, poi, alcuna considerazione dei pretesi vizi procedurali che avessero inciso sulla capacità del sindacato di condurre l'esame congiunto e che peraltro l'accordo sindacale era idoneo a superare ogni rilievo afferente alla regolarità delle comunicazioni.
Richiama pronunzia di questa Corte che esclude la necessità di indicazione, nella nota di avvio della procedura, di uffici o di reparti con eccedenze, attesa la coincidenza della collocazione dei dipendenti da licenziare con l'intero complesso aziendale ed essendo imposta solo la ripartizione delle eccedenze per categorie professionali, nonchè per aree del territorio nazionale, anche in vista di una nuova distribuzione geografica del personale e di una riorganizzazione del lavoro. Con specifico quesito, formulato all'esito della parte argomentativa, domanda se, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo tra le parti, l'onere di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, possa ritenersi soddisfatto con l'indicazione del numero di dipendenti in esubero suddivisi per regione e per aree di inquadramento.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, con riguardo alla determinazione dell'ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali interessati dalla procedura di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, evidenziando che l'esigenza di riduzione del personale si riflette in tutto il contesto nazionale con riferimento a tutte le posizioni lavorative e non limitatamente ai soli settori individuati come eccedentari. Osserva che criterio di scelta della pensionabilità si sostanzia nel considerare esuberanti, anche in parziale difformità dall'individuazione sulla base delle sole esigenze tecniche e produttive, i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici e che, se il criterio di scelta della prossimità alla pensione fosse applicato nei sensi ritenuti nella sentenza di appello, il numero degli stessi sarebbe considerevolmente inferiore a quello necessitato e preventivato. Domanda se i soggetti da porre in mobilità debbano essere individuati nell'ambito di settori o reparti nei quali si siano verificate situazioni di eccedenza o se è possibile l'applicazione dell'accordo nell'ambito dell'intero complesso aziendale.
Con il terzo motivo, si duole della insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riguardo alla determinazione dell'ambito dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali interessati dalla procedura di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, domandando se, avuto riguardo al fatto che nell'accordo di definizione della procedura ex L. n. 223 del 1991 le parti hanno convenuto la licenziabilità di tutto il personale in possesso dei requisiti pensionistici, è necessario che l'applicazione del criterio predetto, in fase di attuazione dei recessi, tenga conto di un necessario nesso eziologico tra le esigenze tecnico produttive e la scelta del personale e che quindi i soggetti da porre in mobilità siano individuati nell'ambito di settori o reparti in relazione ai quali siano state prospettate e riscontrate situazioni di eccedenza o è possibile l'applicazione dell'accordo nell'ambito dell'intero complesso aziendale.
Infine, con il quarto motivo, deduce la insufficienza o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla determinazione dell'ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali interessati dalla procedura di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4.
Evidenzia che era stato previsto il passaggio dal controllo giurisdizionale ex post, della legittimità dei recessi sotto il profilo del rispetto dell'iter procedurale, a quello sindacale in relazione alla iniziativa imprenditoriale, devoluto ex ante alle stesse organizzazioni sindacali, e pone quesito con il quale domanda se il licenziamento collettivo costituisca istituto autonomo caratterizzato esclusivamente dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, dal numero dei licenziamenti e dell'arco temporale in cui sono effettuati e sul quale il controllo è demandato ex ante al confronto con le 00.SS., restando il sindacato giurisdizionale ex post ristretto alla sola correttezza procedurale dell'operazione.
Preliminare all'esame dei suddetti motivi è l'accertamento dell'ambito della impugnativa, così sintetizzata, rispetto alle varie argomentazioni adottate dalla impugnata pronuncia a sostegno del decisum. Va, in proposito, rilevato che la prima osservazione operata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione - come accennato nella esposizione della vicenda processuale - si incentra sulla considerazione che il requisito della maturazione del diritto alla pensione (di anzianità o di vecchiaia) - prescelto dalle parti sociali nell'accordo dell'ottobre 2001 - non poteva prescindere dall'esistenza di posti di lavoro in esubero, dovendosi al riguardo condividere la soluzione seguita dal Tribunale. Punto di partenza per una corretta soluzione della questione prospettata in giudizio è costituito - secondo il Giudice d'appello - dal rilievo che gli esuberi, pur complessivamente indicati in 9.000 unità su tutto il territorio nazionale, erano stati specificamente ripartiti regione per regione con indicazione, per ciascuna area territoriale, delle unità eccedenti in relazione alle varie categorie. La persistenza dell'esubero nei termini di cui all'originaria rappresentazione su base regionale costituiva - sempre ad avviso della Corte di merito - il presupposto occorrente per potere procedere legittimamente alla risoluzione dei singoli rapporti di lavoro; ciò in quanto non si sarebbe potuto ritenere rispettata la procedura con la risoluzione del rapporto di lavoro del personale selezionato in base al solo requisito del possesso del diritto a pensione nei termini numerici delle unità originariamente indicate in esubero nel caso in cui tale esubero fosse venuto meno nel corso della procedura di consultazione sindacale e comunque prima dell'intimazione del licenziamento dell'attuale appellante. Pertanto, poichè alla data dell'accordo dell'ottobre 2001 era stata registrata una carenza e non già una eccedenza di personale in qualifica Q1 nella regione Campania, illegittimo era da considerarsi l'impugnato licenziamento. Tale iter motivazionale, svolto dalla Corte d'appello, in via preliminare rispetto agli ulteriori argomenti a sostegno della decisione, e dotato...

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LaPrevidenza.it, 11/08/2012

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